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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine

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Convenzione BEPS

diritto ad alcuno sgravio o esenzione fiscale previsti dall’Accordo fiscale coperto.»;

f) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti conclusi con Parti che hanno formulato la riserva di cui al sottoparagrafo e).

4. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 3 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al paragrafo 2 che non è oggetto di riserva ai sensi dei sottoparagrafi da b) a d) del paragrafo 3 e, in tal caso, il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Nel caso in cui tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, detta disposizione è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 1. Negli altri casi, il paragrafo 1 prevale sulle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con il paragrafo 1.

Art. 5 Applicazione dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione

1. Una Parte può optare per l’applicazione dei paragrafi 2 e 3 (Opzione A), dei paragrafi 4 e 5 (Opzione B), o dei paragrafi 6 e 7 (Opzione C), oppure può scegliere di non applicare alcuna opzione. Nel caso in cui ciascuna Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto scelga un’opzione diversa (o nel caso in cui una Giurisdizione contraente scelga di applicare un’opzione e l’altra scelga di non applicare alcuna delle opzioni), l’opzione scelta da ciascuna Giurisdizione contraente si applica ai propri residenti.

Opzione A

2. Le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che altrimenti esenterebbero il reddito percepito o il patrimonio posseduto da un residente di una Giurisdizione contraente dall’imposizione in detta Giurisdizione contraente al fine di eliminare la doppia imposizione non si applicano nel caso in cui l’altra Giurisdizione contraente applichi le disposizioni dell’Accordo fiscale coperto per esentare tale reddito o patrimonio dalle imposte o limitare l’aliquota applicabile a tale reddito o patrimonio. In quest’ultimo caso, la prima di dette Giurisdizioni contraenti accorda una detrazione dall’imposta sul reddito o sul patrimonio di detto residente pari all'’ammontare dell’imposta pagata nell’altra Giurisdizione contraente. Tale detrazione, tuttavia, non può eccedere la quota di imposta, calcolata prima della detrazione, attribuibile ai predetti elementi di reddito o patrimonio imponibili in detta altra Giurisdizione contraente.

3. Il paragrafo 2 si applica ad un Accordo fiscale coperto che altrimenti richiederebbe ad una Giurisdizione contraente di esentare da imposizione il reddito o il patrimonio di cui al detto paragrafo.

Opzione B

4. Le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che altrimenti esenterebbero il reddito percepito da un residente di una Giurisdizione contraente dall’imposizione in detta Giurisdizione contraente al fine di eliminare la doppia imposizione in quanto