Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 14 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728

BL, NW, CCPCS e CDDGP rilevano la necessità di garantire che i servizi dei corpi di polizia competenti per i controlli all’interno del Paese dispongano dei necessari diritti d’accesso all’EES. Anche BL si aspetta che la SEM garantisca ai corpi di polizia un allacciamento senza attriti al nuovo sistema.

ASM e CDDGP approvano gli accessi previsti per l’EES. Sono favorevoli a questo sistema Schengen e al fatto che le autorità cantonali preposte alla migrazione beneficino di un accesso per verificare la durata del soggiorno autorizzato. Plaudono ai diritti d’accesso concessi per motivi di sicurezza, in particolare a Europol. GR trova logico che anche le autorità di perseguimento penale ed Europol abbiano accesso all’EES. Secondo ASM e CDDGP il sistema consente parimenti una migliore gestione della migrazione e una lotta più efficace contro gli abusi. Secondo loro l’elenco delle persone che hanno superato la durata del soggiorno autorizzato è utile e dovrebbe essere accessibile online tramite un login quanto più possibile semplice e rapido.

Anche FR auspica accessi semplici e rapidi per i servizi di polizia e di migrazione.

Secondo TI è un vantaggio che le autorità competenti in materia di visti possano accedere all’EES per verificare se il soggiorno di un titolare di un visto è ancora legale.

TI sottolinea tuttavia che si sarebbe dovuto prevedere un accesso anche per le autorità preposte all’asilo. Vista la grande utilità di un siffatto accesso, ritiene che si debba segnalare questa lacuna a livello europeo. Anche l’UDC deplora l’assenza di un accesso ai dati dell’EES per le autorità preposte all’asilo; prende tuttavia atto con soddisfazione dell’impegno profuso dai rappresentanti svizzeri in merito alla questione.

VD osserva che numerosi accessi previsti dall’articolo 103c LStr dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile in funzione delle necessità e dovrebbero perseguire il solo scopo di verificare la legalità del soggiorno.

UCS approva l’accesso all’EES previsto per le autorità comunali di polizia. Accoglie inoltre favorevolmente il calcolatore della durata del soggiorno e la sicurezza giuridica che viene a crearsi grazie a questo strumento.

Abbandono della timbratura manuale

AG osserva che l’abbandono della timbratura manuale dei documenti di viaggio ha per conseguenza che saranno documentati unicamente i passaggi alla frontiera tramite l’EES. Non sarà pertanto più possibile procedere a verifiche sul terreno, fuori dal sistema. ASM e CDDGP sono soddisfatte del cambiamento e della fine della timbratura manuale.

Costi

Aerosuisse refuta le considerazioni riguardanti i costi. La formulazione dà la possibilità ai Cantoni di trasferire ai gestori degli aeroporti le spese per l’infrastruttura, gli adeguamenti dei processi operativi e la formazione del personale. Questa possibilità contrasta la politica del Consiglio federale in materia di aviazione, la quale persegue condizioni quadro attrattive per i viaggiatori. Le spese di sicurezza di competenza dei Cantoni devono essere a carico degli stessi. GE aéroport ritiene parimenti che la formulazione dia adito a un trasferimento dei costi ai gestori degli aeroporti. Ora, la responsabilità dell’attuazione di Schengen è compito degli Stati. Occorrono pertanto precisazioni in merito ai finanziamenti.

CP ritiene che i costi sono sopportabili e proporzionali ai vantaggi che si possono sperare da questa modernizzazione.