Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 48 pagine

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O-LRNIS – Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

3 L’organo responsabile inoltre ha i seguenti compiti:

a. designa gli organi di formazione e d'esame;

b. coordina le formazioni e gli esami;

c. garantisce un sufficiente livello di formazione e d'esame;

d. tiene una statistica degli esami.

GDK e GL, NW, OW, BS, SO, AI, LU, VS, BE, FR e ZH ritengono importante che il piano di formazione e le disposizioni in materia di esame vengano adattati in maniera costante ai progressi tecnici e scientifici.

Tenendo in considerazione la possibilità di conflitti di interesse e di concorrenza all’interno dell’organo responsabile per quanto riguarda le licenze per gli organi di formazione e d’esame, SFK ritiene estremamente importante che l’organo responsabile si attenga a criteri comuni. Propone che l’organo responsabile elabori proposte e alternative ma che sia l’UFSP, in ultima istanza, a nominare gli organi di esame e ad abilitare gli organi di formazione.

Pareri relativi ai commenti

nessuno

5.2.6 Articolo 10 Organi di formazione e d'esame

Art. 10 Organi di formazione e d'esame

Gli organi di formazione e d'esame hanno i seguenti compiti:

a. svolgono la formazione nel quadro definito dal piano di formazione;

b. svolgono gli esami secondo le disposizioni in materia d’esame;

c. designano gli esaminatori;

d. rilasciano l'attestato di competenza secondo l’articolo 6;

e. comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) l’avvenuto rilascio degli attestati di competenza con le seguenti indicazioni:

1. cognome e nome,

2. data di nascita,

3. trattamenti ammessi.

Per GDK e GL, NW, OW, BS, SO, AI, LU, VS, BE, ZH e FR non è chiaro di quali qualifiche debba disporre un esaminatore secondo l'articolo 10 lettera c e da chi vengano verificate. È necessaria una precisazione in tal senso. Inoltre, un attestato di capacità specifico e strutturato in moduli rappresenta un onere di esecuzione supplementare per i Cantoni. Questi partecipanti alla consultazione accolgono inoltre favorevolmente l’obbligo per gli organi di esame di notificare all’UFSP gli attestati di competenza rilasciati, perché ciò permetterà d'inoltrare le relative informazioni ai Cantoni, garantendo un’attuazione efficiente.

VD chiede che la Confederazione crei un registro nazionale di cosmetica per facilitare l’attuazione dell’articolo 10. Ritiene inoltre importante che non vengano annunciati solo i trattamenti autorizzati ma anche le tecnologie autorizzate.