Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 48 pagine

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O-LRNIS – Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Capoverso 4 (stimoli sonori non amplificati)

LU, JU accolgono le nuove direttive sulle manifestazioni senza stimoli sonori amplificati. LU respinge tuttavia l’obbligo generale di notifica per tali manifestazioni a partire da 93 dB(A).

Fachschule für Tontechnik FFTON comprende la necessità di proteggere anche il pubblico da stimoli sonori non amplificati. Ritiene tuttavia non praticabili gli obblighi a partire da 93 dB(A).

OW, AI, e Applied Acoustics GmbH e SGA sono scettici in merito al nuovo disciplinamento degli stimoli sonori non amplificati. PETZI chiede perfino che il relativo numero 4 venga stralciato.

ZHdK, i pareri identici relativi all’OSLa e SVTB ritengono che per le manifestazioni senza stimoli sonori amplificati a partire da 96 dB debbano valere l’obbligo di informazione e la distribuzione gratuita di dispositivi di protezione dell’udito.

Capoverso 5

ZG propone una sorveglianza del livello sonoro per le manifestazioni per bambini e ragazzi fino ai 16 anni durante le quali il livello sonoro di 93 d(A) non può essere superato. Senza una sorveglianza del livello sonoro non è possibile, in alcune circostanze, stabilire l’effettivo livello sonoro.

VD propone di modificare la formulazione dell’articolo 18 capoverso 5 come segue: «Nelle manifestazioni destinate a bambini o adolescenti di età inferiore a 18 anni non è ammesso superare il livello sonoro medio di 85 dB(A)».

5.4.3 Articolo 19 Determinazione del livello sonoro e misurazioni di controllo dei Cantoni

Art. 19 Determinazione del livello sonoro e misurazioni di controllo dei Cantoni

1 Le misurazioni e i calcoli per determinare il livello sonoro sono disciplinati dall’allegato 4 numero 5.

2 L'organo cantonale di esecuzione può terminare una misurazione del livello sonoro non appena è in grado di dimostrare matematicamente che il livello sonoro medio supera in ogni caso il livello sonoro massimo autorizzato.

Capoverso 1 allegato 5 numero 5.1 (luogo di misurazione e di determinazione)

PETZI chiede diversi adeguamenti e precisazioni relativi alla definizione di «luogo di determinazione» nonché l’introduzione di un margine di tolleranza di 1.5 dB per le misurazioni di controllo. Le differenze di livello sonoro tra luogo di misurazione e luogo di determinazione vengono definite prima della manifestazione. Eventuali modifiche durante la manifestazione, come stimoli sonori dal palcoscenico verso il pubblico o diretti, non devono avere influssi diretti sulla differenza di livello sonoro.

Per la definizione delle differenze di livello sonoro secondo 5.1.3, ZH auspica una definizione del citato «metodo equivalente» negli aiuti all’esecuzione. Inoltre, tali informazioni dovrebbero essere rilevate in maniera uniforme mediante un modulo che dovrebbe essere parte dell’Aiuto all’esecuzione dell'ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser (OSLa) - stimoli sonori.

Capoverso 1 allegato 5 numero 5.2 (strumenti di misurazione)

BE, NE, NW, SO, VS, ZG, ZH, Cercle Bruit, Applied Acoustics GmbH, ZapAudio ritengono che le spese per gli strumenti di misurazione calibrati siano troppo elevate per gli organizzatori. Le esigenze dovrebbero limitarsi alla classe 2 e comunque alla disposizione relativa alla calibrazione. JU propone una conferma scritta da parte dell’organizzatore che certifichi la calibrazione degli strumenti.

Wick Audio, Different Productions, spltec, SonicDesign ritengono non necessaria e troppo costosa la taratura degli strumenti di misurazione e che una calibrazione prima dell’utilizzo sia sufficiente.