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Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 6 pagine
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Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è modificata come segue:
Art. 32 lett. j
Dai fondi propri di base di qualità primaria vanno dedotti integralmente:
j. nel quadro del calcolo per il singolo istituto, se la FINMA non ammette una ponderazione del rischio secondo l’allegato 4 numero 1.6 o 1.7 sia come misura del piano di liquidazione sia in un caso particolare conformemente all’articolo 4 capoverso 3 LBCR: le posizioni lunghe nette, calcolate conformemente all’articolo 52, delle partecipazioni detenute direttamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all’obbligo di consolidamento;
Art. 33 cpv. 1bis
1bis Ai fini dell’adempimento delle esigenze della presente sezione, gli strumenti di debito che non costituiscono strumenti di capitale proprio sono trattati come strumenti dei fondi propri complementari della banca detentrice, se sono stati emessi da una banca di rilevanza sistemica:
a. per adempiere le esigenze relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite («total loss-absorbing capacity», TLAC) secondo le linee guida del «Financial Stability Board»2 previste nell’ordinamento giuridico rilevante
RS ..........
1 RS 952.03
2 Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution; Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet. Il documento può essere richiesto presso il Secretariat to the Financial Stability Board, Bank for International Settlements,