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Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 6 pagine
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2 L’esigenza relativa a questi fondi supplementari è calcolata in base all’esigenza complessiva consistente dell’esigenza di base e dei supplementi secondo l’articolo 129. Essa è pari al:
a. 100 per cento dell’esigenza complessiva nel caso di una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale, fatto salvo uno sconto secondo l’articolo 133;
b. 40 per cento dell’esigenza complessiva nel caso di una banca di rilevanza sistemica non attiva a livello internazionale.
3 I fondi supplementari devono essere detenuti sotto forma di «bail-in bond» che soddisfano le esigenze di cui all’articolo 126a. Sono fatti salvi i capoversi 4–7 e l’articolo 132a.
4 Se una banca di rilevanza sistemica detiene i fondi supplementari sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria o sotto forma di capitale convertibile che soddisfa le condizioni relative ai fondi propri di base supplementari, le esigenze del presente articolo sono ridotte del fattore 0,5 proporzionalmente ai fondi supplementari detenuti in questa forma. Le esigenze possono essere ridotte al massimo di un terzo.
5 Se una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale detiene i fondi supplementari sotto forma di fondi o capitale secondo il capoverso 5, questi le vengono computati in maniera privilegiata fino a un ammontare massimo del 2 per cento per il «leverage ratio» e del 5,8 per cento per la quota di RWA. Le esigenze relative alla capacità di assorbimento delle perdite secondo le raccomandazioni del «Financial Stability Board» devono essere adempiute.
6 I fondi propri che una banca detiene per adempiere le esigenze di cui al presente capitolo non possono essere impiegati contemporaneamente per adempiere le esigenze di cui agli articoli 128–131b.
7 Se in precedenza ha detenuto fondi propri per adempiere le esigenze di cui al presente capitolo, la banca può successivamente impiegare tali fondi per adempiere le esigenze di cui agli articoli 128–131b soltanto se le esigenze del presente articolo continuano ad essere adempiute con i fondi residui.
Art. 132a Banche con una garanzia dello Stato o un meccanismo analogo
Se una banca non attiva a livello internazionale dispone di un’esplicita garanzia dello Stato rilasciata da un Cantone o di un meccanismo analogo, nella misura dell’importo garantito l’esigenza di cui all’articolo 132 capoverso 2 lettera b è considerata:
a. adempiuta, fatto salvo un valore minimo residuo del 20 per cento dell’esigenza complessiva;
b. adempiuta interamente se, in caso di crisi, i fondi corrispondenti non gravati sono messi a disposizione della FINMA in tempi brevi e in maniera irrevocabile; la FINMA decide nel singolo caso se queste condizioni sono soddisfatte.