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Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 6 pagine

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Art. 133, rubrica e cpv. 3 lett. a

Sconti per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale

3 La riduzione non deve:

a. comportare il mancato rispetto degli standard internazionali, considerando il computo dei fondi propri di base di qualità primaria o del capitale convertibile di cui all’articolo 132 capoverso 4;

Titolo prima dell’art. 148i

Sezione 5: Disposizione transitoria della modifica del ... 2018

Art. 148i

Le disposizioni transitorie relative al trattamento delle partecipazioni, emanate nel singolo caso dalla FINMA prima dell’entrata in vigore della modifica del ..., prevalgono sulle disposizioni dell’articolo 32 lettera j e dell’allegato 4.

Art. 148j

L’esigenza di cui all’articolo 132 capoverso 2 lettera b ammonta:

a. nel 2019: allo 0,21 per cento per il «leverage ratio» e allo 0,64 per cento per la quota di RWA;

b. nel 2020: allo 0,42 per cento per il «leverage ratio» e all’1,28 per cento per la quota di RWA;

c. nel 2021: allo 0,63 per cento per il «leverage ratio» e all’1,92 per cento per la quota di RWA;

d. nel 2022: allo 0,84 per cento per il «leverage ratio» e al 2,56 per cento per la quota di RWA;

e. nel 2023: all’1,05 per cento per il «leverage ratio» e al 3,2 per cento per la quota di RWA;

f. nel 2024: all’1,26 per cento per il «leverage ratio» e al 3,84 per cento per la quota di RWA

g. nel 2025: all’1,5 per cento per il «leverage ratio» e al 4,5 per cento per la quota di RWA, a cui va aggiunta la metà del supplemento per la quota di mercato e la metà del supplemento per l’esposizione totale.