Progetto

Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

II

L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa: Parentesi sotto il numero dell’allegato (art. 32 lett. j, art. 66 cpv. 3)

N. 1.6 e 1.7

Classe di posizione titoli di partecipazione nonché quote di investimenti collettivi di Aliquota di rischio capitale

AS-BRI 1.6 Nel quadro del calcolo per il singolo istituto, le posizioni lunghe nette, in Svizzera: 250 %

calcolate conformemente all’articolo 52, delle partecipazioni detenute

direttamente o indirettamente in imprese attive nel settore finanziario all’estero: 400 % soggette all’obbligo di consolidamento, con sede:

1.7 Nel quadro del calcolo per il singolo istituto, le posizioni lunghe nette, in Svizzera: 250 %

calcolate conformemente all’articolo 52, degli strumenti di capitale

prudenziali detenuti direttamente o indirettamente in imprese attive nelall’estero: 400 % settore finanziario soggette all’obbligo di consolidamento, con sede:

III L’ordinanza del 30 aprile 20144 sulle banche è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 lett. c

1 È attivo nel settore finanziario chiunque: c. è una società del gruppo importante secondo l’articolo 3a.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 RS 952.02