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Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 6 pagine
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per la banca di rilevanza sistemica e che vanno oltre le esigenze prudenziali in materia di capitale; o
b. per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo gli articoli 132 e 133.
Art. 124 Principio
1 Oltre alle esigenze relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi secondo i titoli secondo, terzo e quarto, applicabili a tutte le banche, alle banche di rilevanza sistemica si applicano anche le esigenze particolari del presente titolo.
2 Queste esigenze particolari devono essere adempiute a livello di gruppo finanziario e a livello di ogni singolo istituto autorizzato secondo la legge sulle banche o la legge del 24 marzo 19953 sulle borse:
a. da unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica; la FINMA può escludere unità la cui partecipazione diretta alle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario non supera globalmente la quota del 5 per cento o la cui importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è altrimenti esigua;
b. dall’unità di livello più alto del gruppo finanziario e da unità al vertice di importanti gruppi finanziari subordinati, sempre che nella loro cerchia di consolidamento rientri un’unità di cui alla lettera a; e
c. da unità che a seguito della loro funzione centrale o della loro dimensione relativa sono importanti per il gruppo finanziario.
3 L’entità delle esigenze particolari è definita al massimo livello del gruppo finanziario e si applica a tutte le unità di cui al capoverso 2.
Art. 125
Abrogato
Art. 126a cpv. 3
3 La FINMA deve essere informata in merito al rimborso di «bail-in bond» o di prestiti di cui ai capoversi 1 e 2, emessi con la sua approvazione e da rimborsare prima della loro scadenza senza la sua approvazione.
Art. 132 Principio
1 Le banche di rilevanza sistemica devono detenere durevolmente fondi supplementari per garantire un eventuale risanamento o un’eventuale liquidazione secondo i capi undicesimo e dodicesimo LBCR.
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www.fsb.org/publications/policy-documents