Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 7 pagine

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Rapporto sui risultati concernente la consultazione relativa alla modifica dell’ordinanza sui fondi propri

1 Situazione iniziale

Nel suo secondo rapporto di valutazione sulle banche di rilevanza sistemica1 il Consiglio federale ha rilevato la necessità di sottoporre le banche di rilevanza sistemica che non operano a livello internazionale (Banca cantonale di Zurigo, Postfinance e Raiffeisen Svizzera) a esigenze di capitale «gone concern». La modifica dell’ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri (OFoP)2 posta in consultazione mira principalmente a introdurre queste esigenze sulla base dei parametri definiti dal Consiglio federale nel rapporto menzionato.

Parallelamente, il trattamento delle partecipazioni detenute nelle filiali che appartengono alla cerchia di consolidamento e operano nel settore finanziario sarà adeguato alla prassi della FINMA. Concretamente, la ponderazione in funzione del rischio sostituirà la deduzione del valore della partecipazione nel calcolo dei fondi propri della società che detiene la partecipazione.

La revisione permette inoltre di definire le unità che all’interno di un gruppo finanziario devono soddisfare le esigenze in materia di fondi propri applicabili alle banche di rilevanza sistemica. Così sarà per le società madri delle due grandi banche («parent banks») in ragione della loro fondamentale importanza per i gruppi finanziari, anche dopo il trasferimento di buona parte delle funzioni di rilevanza sistemica in unità bancarie (svizzere) distinte.

Infine, il progetto crea le basi legali necessarie per sottoporre alla vigilanza su base consolidata le società del gruppo importanti che forniscono i servizi necessari al mantenimento dei processi operativi ai sensi dell’articolo 3a dell’ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche (OBCR)3. Tali società saranno d’ora in poi considerate imprese attive nel settore finanziario ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 OBCR, benché non siano in possesso di un’autorizzazione all’esercizio di un’attività bancaria oppure di commerciante di valori mobiliari.

2 Procedura di consultazione

Avviata il 23 febbraio 2018, la procedura di consultazione si è conclusa il 31 maggio 2018. Sono stati invitati a parteciparvi i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia come pure le cerchie interessate.

Hanno espresso il loro parere (in ordine alfabetico):

 19 Cantoni: Aarau (AG), Appenzello Interno (AI), Basilea Campagna (BL), Basilea Città

(BS), Friborgo (FR), Grigioni (GR), Giura (JU), Lucerna (LU), Neuchâtel (NE), Nidvaldo (NW), San Gallo (SG), Sciaffusa (SH), Soletta (SO), Ticino (TI), Uri (UR), Vaud (VD), Vallese (VS), Zugo (ZG), Zurigo (Consiglio di Stato e Gran Consiglio; ZH);

 6 partiti politici: Partito borghese democratico (PBD), Partito popolare democratico (PPD),

PLR.I Liberali radicali (PLR), Partito socialista svizzero (PSS), Partito socialista del Cantone di Zurigo (PS-ZH), Unione Democratica di Centro (UDC);

 3 associazioni mantello dell’economia: Associazione svizzera dei banchieri (ASB), econo-

miesuisse, Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM);

 9 organizzazioni delle cerchie interessate: Banca cantonale di Zurigo (BCZ), Banca nazio-

nale svizzera (BNS), Centre patronal, Credit Suisse (CS), EXPERTsuisse, PostFinance, Raiffeisen Svizzera (Raiffeisen), Unione delle banche cantonali svizzere (UBCS), UBS.

1FF 2017 4177

2 RS 952.03

3 RS 952.02

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