Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 7 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati concernente la consultazione relativa alla modifica dell’ordinanza sui fondi propri
I Cantoni di Appenzello Esterno, Glarona, Obvaldo e Turgovia, e l’Associazione dei Comuni svizzeri, l’Unione delle città svizzere e l’Unione svizzera degli imprenditori hanno espressamente rinunciato a partecipare alla procedura di consultazione.
Le principali osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione sono presentate qui di seguito. Per conoscere i dettagli dei pareri si rimanda agli stessi.
3 Principali risultati della consultazione
3.1 Compendio
Complessivamente il progetto è accolto favorevolmente dalla maggioranza dei Cantoni (AG, AI, BL, BS, FR, JU, LU, NE, NW, SH, SO, VD, VS, ZG), dal PBD, dall’USAM, dal Centre patronal e da EXPERTsuisse.
I Cantoni GR, SG, TI, UR e ZH così come l’UDC, il PSS, il PS-ZH, la BCZ e l’UBCS subordinano la loro adesione al progetto a riserve e critiche concernenti le esigenze «gone concern» specifiche applicabili alle banche sistemiche di rilevanza nazionale, in particolare la considerazione della garanzia dello Stato (cfr. capitolo 3.2).
Il PPD, il PLR e l’UDC sono globalmente favorevoli alla revisione ma si oppongono all’appli-
cazione delle esigenze proprie alle banche di rilevanza sistemica («parent banks») alle
società madri delle due grandi banche. Lo stesso vale per l’ASB, economiesuisse, CS, Raiffeisen e UBS (cfr. cap. 3.3).
Il passaggio della deduzione delle partecipazioni a una ponderazione del rischio (art. 32
lett. j OFoP) trova il consenso di tutti i partecipanti alla consultazione. Il PSS chiede tuttavia che il cambiamento di sistema non incida negativamente sulle quote di fondi propri.
La modifica dell’articolo 33 capoverso 1bisOFoP concernente il computo degli strumenti di debito emessi dalle banche di rilevanza sistemica internazionale nel calcolo delle esigenze «gone concern» è respinta dall’ASB, CS e UBS. Tali banche chiedono che la disposizione si allinei agli standard «total loss-absorbing capacity» (di seguito TLAC) del Comitato di Basilea sul controllo bancario senza andare oltre. Per l’ASB e l’UBS la disposizione dovrebbe anche essere formulata in modo più restrittivo per non racchiudere lo standard TLAC interno (iLAC).
L’obbligo di informare la FINMA del rimborso di prestiti in grado di assorbire le perdite
in sostituzione degli strumenti di debito (art. 126a cpv. 3 OFoP) è oggetto di osservazioni solo da parte dell’ASB, Raiffeisen e UBS. Tutte e tre chiedono di introdurre anche la possibilità di soddisfare le esigenze «gone concern» tramite una garanzia o un impegno irrevocabile. Raiffeisen auspica inoltre che le perdite di una filiale del gruppo possano, se necessario, essere trasferite alla società madre.
Le disposizioni transitorie non sollevano obiezioni.
Per quanto concerne la creazione della base legale che consente di sottoporre alla vigilanza
su base consolidata le società del gruppo importanti che forniscono i servizi necessari
per il mantenimento dei processi operativi ai sensi dell’articolo 3 OBCR (modifica dell’art. 4 cpv. 1 OBCR), soltanto CS ritiene che essa debba intervenire a livello di legge e non di ordinanza.
Per economiesuisse, l’analisi di impatto della regolamentazione, incompleta, dovrebbe valutare le spese connesse, da un lato, alla posizione concorrenziale svantaggiosa nella quale si troverebbero le grandi banche a causa delle esigenze TLAC imposte a livello individuale e, dall’altro, alla disparità di trattamento tra le loro filiali svizzere e le banche di rilevanza sistemica nazionale. La perdita di stabilità dovrebbe anch’essa essere valutata.
231.2 \ COO 3/7