Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/14: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per partecipazioni e altri adeguamenti) · 7 pagine
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Rapporto sui risultati concernente la consultazione relativa alla modifica dell’ordinanza sui fondi propri
di una doppia garanzia, ancorata sia nella legge sia nella Costituzione del Cantone di Zurigo, che vincola il Cantone a stanziare i mezzi necessari alla ricapitalizzazione della BCZ in caso di rischio d’insolvenza. La garanzia dello Stato concessa da Zurigo alla BCZ dovrebbe quindi essere riconosciuta al 100 per cento (ZH, PS-ZH), in quanto copre sia il caso di un risanamento sia quello di un’insolvenza (BCZ). La BCZ precisa in particolare che al più tardi alle prime avvisaglie d’insolvenza, il Cantone di Zurigo deve intervenire per ricapitalizzare la BCZ del 12 per cento, percentuale che supera ampiamente le esigenze «gone concern» imposte dall’OFoP, pari al 5,14 per cento. Il PSS propone di prevedere alternative per la BCZ per evitare ogni disparità di trattamento, in particolare il ricorso ai CoCo.
Infine, le modifiche dell’OFoP in materia di esigenze «gone concern» non dovrebbero
essere ulteriormente inasprite ad altri livelli, che sia nell’ambito del piano d’emergenza secondo l’articolo 61 OBCR o delle circolari della FINMA (SG, UR, ZH, PPD, PLR, ASB, USAM, PostFinance, Raiffeisen, UBCS).
3.3 Banche madri («parent banks»)
Il rispetto delle esigenze applicabili alle banche di rilevanza sistemica da parte delle «parent banks» (art. 124 OFoP) è respinto dal PPD, PLR, UDC, economiesuisse, ASB, CS, Raiffeisen e UBS. La nuova regolamentazione non concederebbe la flessibilità necessaria alla banca madre (PLR), complicherebbe la possibilità di un suo intervento a un altro livello in caso di contrazione della liquidità (PPD) e rappresenterebbe un inutile inasprimento del diritto vigente che solleverebbe numerose problematiche (CS). Imporrebbe inoltre esigenze troppo elevate al singolo istituto, suscettibili di determinare esigenze TLAC eccessive a livello di gruppo (PPD, PLR, UDC, economiesuisse).
A livello macroeconomico, economiesuisse ritiene che l’introduzione di questa regola avrebbe in particolare l’effetto di penalizzare le due grandi banche svizzere rispetto ai loro concorrenti internazionali e di diminuire la stabilità finanziaria poiché una banca madre non sarebbe più in grado di mettere a disposizione della sua filiale fondi in caso di crisi.
L’ASB, CS e UBS sottolineano che le «parent banks» delle due grandi banche svizzere non avrebbero più nessuna funzione di rilevanza sistemica in Svizzera a livello di singolo istituto a seguito del trasferimento delle funzioni di rilevanza sistemica a unità indipendenti. Propongono inoltre diverse soluzioni ed emendamenti concreti e ritengono che la modifica potrebbe comportare l’introduzione di un regime TLAC interno (iLAC) diverso dalle norme del Consiglio per la stabilità finanziaria in materia4.
UBS propone che la «parent bank» intermediaria non sia tenuta a soddisfare esigenze «gone concern» minime superiori al 50 per cento. Per quanto concerne il singolo istituto di rilevanza sistemica, questo dovrebbe soddisfare le stesse esigenze imposte alle banche di rilevanza sistemica nazionale.
4 FSB, Guiding Principles on the internal Total Loss-Absorbing Capacity of G-SIBs («Internal TLAC»),
6 luglio 2017 231.2 \ COO 5/7