Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Secondo le ipotesi di riferimento iniziali, non tutti i Cantoni finanziariamente deboli hanno ottenuto risultati positivi dal passaggio dal vecchio regime alla NPC. Inoltre, nel primo messag- gio sulla NPC si proponeva già una compensazione dei casi di rigore. Si doveva evitare che il cambiamento di sistema non penalizzasse alcun Cantone finanziariamente debole. A tal fine, nell’anno d’introduzione della NPC bisognava predisporre 366 milioni. La compensazione dei casi di rigore era così calcolata: nel bilancio globale di tutte le ripercussioni finanziarie della NPC ogni Cantone finanziariamente debole doveva presentare per lo scostamento del proprio indice delle risorse dalla media svizzera (=100 punti) rispetto al precedente regime uno sgravio minimo dello 0,1 per cento del suo gettito fiscale standardizzato. Un Cantone con un indice delle risorse di 60 punti aveva pertanto diritto a uno sgravio di almeno il 4 per cento mentre un Cantone con un indice di 80 punti a uno sgravio di almeno il 2 per cento del suo gettito fiscale standardizzato. Un Cantone finanziariamente debole che non raggiungeva lo sgravio persegui- to riceveva l’importo mancante come compensazione dei casi di rigore. Nell’anno d’introduzio- ne della NPC i Cantoni di Berna, Lucerna, Obvaldo, Glarona, Friburgo, Sciaffusa, Neuchâtel e Giura hanno beneficiato di questa disposizione5.
5 Ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPFC l’importo versato nell’anno d’introduzione della NPC rimane invariato per otto anni per poi diminuire annualmente del 5 per cento, ovvero a partire dal 2016. Secondo il capoverso 6, un Cantone perde il diritto alla compensazione dei casi di rigore se il suo potenziale di risorse sale sopra la media svizzera. Secondo il capoverso 4, mediante decreto federale sottostante al referendum l’Assemblea federale decide l’abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore se il suo mantenimento non risulta più necessario in base ai risultati del rapporto sull’efficacia.