Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Mentre l’AFC e l’AFF eseguono per tutti i Cantoni i controlli dei dati e/o di plausibilità a livello centralizzato in base ai dati pervenuti, il CDF esamina direttamente nel Cantone i processi di rilevamento dei dati e i dati stessi sulla base di un campione di dossier (controllando annual- mente in modo alternato da 5 a 7 Cantoni).
I dati riguardanti le persone fisiche e giuridiche sono controllati singolarmente dall’AFC me- diante un programma informatico. Per l’elaborazione relativa a un anno fiscale ciò corrisponde a circa 5 milioni di dati singoli. Sul reddito e sulla sostanza tassati alla fonte che non soggiac- ciono all’imposta federale diretta i Cantoni forniscono soltanto delle serie di dati aggregati.
Si eseguono diversi controlli di plausibilità che individuano anomalie o valori erratici. Da un lato, si raffrontano i risultati del Cantone con quelli dell’anno precedente e, dall’altro, si analizzano le differenze rispetto alla media nazionale, che – se superano o sono inferiori a un certo valore di tolleranza – sono esaminate più approfonditamente.
Controllo dei dati e dei risultati da parte dei Cantoni
I Cantoni sono gli organi che conoscono meglio i loro dati. Secondo gli allegati alle istruzioni del DFF del 19 dicembre 2008 sul rilevamento e sulla fornitura dei dati dei Cantoni, questi ul- timi sono tenuti a controllare la fornitura dei dati prima della loro trasmissione e a confermare tale verifica mediante un bollettino di fornitura firmato o semplicemente inviando il modulo di notifica.
Al termine dell’elaborazione da parte dell’AFC, ad ogni Cantone viene inviato un attestato con cui si comunicano i risultati della stessa. Se l’AFC ha apportato correzioni ai dati forniti dal Cantone, queste sono spiegate in modo dettagliato. Il Cantone deve confermare formalmente la correttezza dei risultati mediante una firma e ha quindi di nuovo l’opportunità di effettuare verifiche e il relativo controllo di plausibilità. È indispensabile che la persona che conferma la correttezza della prima fornitura di dati mediante il bollettino di fornitura o il modulo di notifica (cfr. tab. 3.03) sia diversa dalla persona che successivamente firma l’attestato. Solo in questo modo si garantisce un controllo incrociato.
Tabella 3.03 Regolamentazione dei documenti
Tabella 3.03 Regolamentazione dei documenti
Settore Bollettino di fornitura Modulo di notifica Attestato Reddito delle persone fisiche X X Utili delle persone giuridiche X X Reddito delle persone tassate alla fonte X X Sostanza delle persone fisiche X X Riparti fiscali X X
Controllo dei dati e della plausibilità da parte dell’AFC
L’AFC dispone dei conteggi delle imposte e delle multe (modulo 57) comunicati dai Cantoni per l’anno fiscale in questione ad un’altra unità organizzativa all’interno dell’AFC. Dopo aver ricevuto i dati forniti dai Cantoni, l’AFC confronta l’importo totale della relativa imposta con l’importo dell’imposta notificato mediante il modulo 57. Una differenza superiore al +/-3 per cento comporta una richiesta di chiarimento a livello cantonale. Per tutti i tipi di imposta utiliz- zati si effettua un confronto con i risultati dell’anno precedente comunicati dal Cantone.