Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

Il confronto con l’anno precedente costituisce il più importante controllo di plausibilità per i redditi delle persone tassate alla fonte, le sostanze delle persone fisiche e i riparti fiscali dell’im- posta federale diretta.

Dopo l’elaborazione dei dati vengono effettuati ulteriori controlli di plausibilità. Al termine di tutte le forniture di dati ogni Cantone è confrontato con tutta la Svizzera.

Garanzia della qualità presso l’AFF

L’AFF verifica se i dati che confluiscono nel processo di calcolo corrispondono ai dati forniti se- paratamente dall’AFC e dall’UST. Controlla inoltre le differenze rispetto all’anno precedente e, se necessario, ne discute con il fornitore dei dati. L’AFF effettua numerosi controlli già durante il processo di calcolo, ma in particolare al termine di questa fase. Alcuni controlli si riferiscono a confronti con l’anno precedente, mentre altri alla correttezza logica dei dati. Se i risultati non sono attendibili, l’AFC si mette in contatto con il fornitore dei dati. Per effettuare il calcolo l’AFF impiega una soluzione informatica che documenta e riduce al minimo gli interventi manuali nel processo di calcolo. Questo migliora chiaramente la qualità, la sicurezza e la trasparenza. Tra l’altro, la perequazione finanziaria è integrata anche nel sistema di controllo interno (SCI) dell’AFF.

Il rapporto destinato ai Cantoni per l’indagine conoscitiva sulle cifre contiene tabelle dettagliate che consentono a questi ultimi di analizzare le variazioni rispetto agli altri Cantoni e rispetto all’anno precedente. Le differenze significative sono spiegate direttamente nel rapporto.

Attività di controllo del CDF

Le attività annuali di controllo del CDF si basano sull’articolo 6 lettera j della legge del 28 giu- gno 19675 sul controllo federale delle finanze e comprendono i seguenti punti:

– ogni anno vengono controllati direttamente sul posto da cinque a sette Cantoni. Le verifiche

si prefiggono di confermare il rilevamento regolare dei dati per quanto riguarda la loro com- pletezza, precisione e tracciabilità al fine di confermare il calcolo del potenziale di risorse e di individuare eventuali mancanze;

– gli organi federali responsabili per l’elaborazione dei dati (AFC e UST) sono soggetti annual-

mente a controlli direttamente sul posto. Si tratta in particolare di verificare la qualità dei dati forniti nonché l’intera catena di elaborazione per quanto riguarda la tracciabilità e la completezza;

– è sottoposta a controllo anche l’AFF, che è responsabile del calcolo degli indici della pe-

requazione delle risorse e della compensazione degli oneri e pertanto dei versamenti di compensazione che ne conseguono per l’anno successivo (anno di riferimento). Viene esa- minata in particolare l’intera procedura di calcolo per quanto riguarda la tracciabilità e la completezza;

– il CDF allestisce e pubblica ogni anno il suo rapporto di revisione e lo trasmette alla Delega-

zione federale delle finanze. Oltre ai risultati delle attività di revisione espletate, il rapporto può contenere raccomandazioni in merito alle quali gli uffici competenti sono chiamati a prendere posizione.

5 RS 614.0