Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

– in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili, l’AFF stima il potenziale di risorse

sulla base di metodi di calcolo standardizzati. I metodi di calcolo (art. 42 OPFC) sono formu- lati in modo tale da impedire che i Cantoni che non presentano dati oppure che presentano dati insufficienti possano essere favoriti rispetto ai Cantoni che hanno presentato i loro dati correttamente.

I risultati della verifica della qualità dei dati e le misure eventualmente adottate sono comu- nicati ai Cantoni interessati. Il Cantone in questione ha la possibilità di esprimersi entro breve termine sulle correzioni e stime effettuate. In questo modo si garantisce che l’intero processo sia documentato senza lacune.

Nell’ambito delle sue sedute, il gruppo di studio discute anche problemi e questioni emersi durante la fornitura dei dati da parte dei Cantoni. Si tratta in particolare di casi che non sono disciplinati nelle istruzioni oppure che lo sono ma in maniera poco precisa. Spesso vi è un conflitto di obiettivi tra l’esattezza dei dati e l’efficienza del loro rilevamento. Il potenziale di risorse deve rispecchiare in modo possibilmente corretto la capacità economica di ogni Canto- ne, senza che il rilevamento dei dati da parte dei Cantoni determini un onere sproporzionato. Per talune decisioni, già l’organizzazione del progetto nel quadro della NPC ha pertanto vo- lutamente preso in considerazione una certa imprecisione dei dati in modo da ottenere una soluzione valida e pragmatica. Questa stessa procedura è adottata anche dal gruppo di studio per la garanzia della qualità. Una lista aggiornata delle decisioni pertinenti è allegata ogni anno al rapporto dell’AFF concernente la perequazione delle risorse, la compensazione degli oneri e la compensazione dei casi di rigore, il quale viene trasmesso per parere ai Cantoni. Al riguardo si distingue tra casi che:

– non sono presi in considerazione volutamente;

– sono presi in considerazione nonostante una certa imprecisione; e

– sono presi in considerazione nell’ottica del sistema.

Verifiche e controlli di plausibilità

Nell’ambito dell’elaborazione della statistica relativa all’imposta federale diretta (IFD), i seguenti organi eseguono diversi controlli di plausibilità e verifiche dei dati notificati dai Cantoni:

– Cantoni;

– Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);

– Amministrazione federale delle finanze (AFF);

– Controllo federale delle finanze (CDF).

I dati e la loro plausibilità sono controllati fin all’inizio del processo, vale a dire presso i Cantoni. A questi si chiede di esaminare i dati prima di inoltrarli all’AFC. La persona responsabile per il Cantone, indicata sul modulo di notifica o sul bollettino di fornitura, conferma formalmente l’avvenuto controllo dei dati inviati. Dopo essere pervenuti all’AFC, i dati sono esaminati in modo dettagliato. L’AFC comunica i risultati dei controlli e della plausibilità alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni e, se necessario, corregge i dati. Dopo l’elaborazione, il Cantone riceve un attestato in cui si conferma formalmente la correttezza dei risultati (dopo eventuali correzioni da parte dell’AFC). Una volta elaborati i dati di tutti i Cantoni, l’AFC e l’AFF svolgo- no diversi controlli di plausibilità che riguardano i singoli Cantoni in relazione alla situazione complessiva in Svizzera.