Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Rilevamento dei dati
I dati per il potenziale di risorse vengono rilevati dalle autorità fiscali cantonali sulla base delle istruzioni del DFF del 19 dicembre 2008 e delle relative specifiche di dettaglio2. Esse conten- gono indicazioni tecniche dettagliate (comprese le scadenze) per il rilevamento (estrazione) e la fornitura dei dati. Le autorità fiscali cantonali estraggono i dati dei singoli anni di calcolo in una data stabilita e li trasmettono all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) entro i rispettivi termini di consegna.
I dati di base per la compensazione degli oneri sono costituiti dalle statistiche della Confedera- zione secondo la legge federale del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale, la legge federale del 22 giugno 20074 sul censimento federale della popolazione e le relative ordinanze dell’ul- timo anno di volta in volta disponibile. L’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile per la raccolta e l’invio corretti dei dati all’AFF.
Calcolo del potenziale di risorse e degli indici di aggravio
Sulla base dei dati concernenti gli ultimi tre anni di calcolo disponibili e delle richieste del grup- po di studio per la garanzia della qualità (cfr. n. 3.2.1), l’AFF calcola ogni anno il potenziale di risorse per l’anno di riferimento successivo. Gli indicatori della compensazione degli oneri per l’anno di riferimento successivo sono calcolati di volta in volta sulla base dei dati più recenti disponibili.
Calcolo dei versamenti di compensazione
Infine, l’AFF calcola i versamenti di compensazione dei singoli Cantoni per l’anno di riferimen- to successivo, e ciò sulla base del potenziale di risorse e degli importi decisi dal Parlamento per la perequazione orizzontale e verticale delle risorse come pure per il loro adeguamento, conformemente all’articolo 5 capoverso 2 LPFC. Parallelamente, l’AFF calcola i versamenti di compensazione nell’ambito della perequazione dell’aggravio geotopografico e sociodemogra- fico, adeguando gli importi di compensazione decisi dal Parlamento al rincaro conformemente all’articolo 9 capoverso 2 LPFC.
Presa di posizione dei Cantoni
L’AFF inoltra i calcoli alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) all’attenzione dei Cantoni. I Cantoni prendono conoscenza del risultato. Un Cantone che non è d’accordo con i dati, può rivolgersi alla CDCF. La CDCF trasmette al DFF le osservazioni dei Cantoni e un eventuale parere su proposte di singoli Cantoni.
Approvazione da parte del Consiglio federale
Ogni anno l’OPFC viene adeguata ai valori più recenti concernenti la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, approvata dal Consiglio federale durante il mese di novembre e posta in vigore con effetto al 1° gennaio dell’anno successivo.
2 https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzausgleich/rechtsgrundl_berichte.html.