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Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 40 pagine
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Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti, OAMed)
del … Progetto marzo 2018
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici (LATer),
ordina:
Capitolo 1 Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1La presente ordinanza disciplina:
a. la fabbricazione di medicamenti;
b. il commercio all’ingrosso di medicamenti;
c. l’importazione, l’esportazione e il transito di medicamenti;
d. il commercio di medicamenti all’estero a partire dalla Svizzera;
e. il prelievo di sangue per trasfusioni o per la fabbricazione di medicamenti nonché di ulteriori elementi essenziali della sicurezza della trasfusione nel trattamento del sangue o di emoderivati labili;
f. le attività di mediatore o di agente relative ai medicamenti;
g. le autorizzazioni temporanee dell’uso di medicamenti secondo l’articolo 9b cpv. 1 LATer.
2Fatta eccezione per gli articoli 27, 28 e 47, la presente ordinanza si applica per analogia anche al trattamento di espianti standardizzati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 16 marzo 20072 sui trapianti.
3Gli articoli 29–38 non si applicano agli espianti standardizzati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 2 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti.
RS ..........
1 RS 812.21
2 RS 810.211
2018–......