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Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 40 pagine
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m. importazione: tutte le attività di cui alla lettera f relative alla spedizione di medicamenti in Svizzera;
n. esportazione: tutte le attività di cui alla lettera f relative alla spedizione di medicamenti al di fuori della Svizzera.
o. liberazione tecnica: decisione che, al termine della fabbricazione o di una fase di fabbricazione, conferma che la partita in questione corrisponde, quanto a composizione, a procedimento di fabbricazione, a specifiche e a qualità, ai requisiti dei committenti interni o esterni ed è stata fabbricata secondo le norme della Buona prassi di fabbricazione (norme GMP3) di cui agli allegati 1 e 2.
Capitolo 2: Autorizzazioni d’esercizio
Sezione 1: Autorizzazione di fabbricazione
Art. 3 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
1Chi richiede un’autorizzazione di fabbricazione dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) deve dimostrare che:
a. dispone di un efficace sistema di garanzia della qualità chimico-farmaceutica e che la direzione e il personale dei singoli settori interessati vi partecipano attivamente;
b. ogni settore ha a disposizione un numero sufficiente di persone competenti e formate per assolvere i rispettivi compiti, in modo da raggiungere gli obiettivi della garanzia della qualità;
c. dispone di un responsabile tecnico secondo gli articoli 5 e 6;
d. l’organizzazione aziendale è adatta allo scopo;
e. l’azienda è organizzata, concepita, rinnovata e mantenuta in modo che sia garantita la fabbricazione sicura di medicamenti e che i locali ed equipaggiamenti che possono influenzare la qualità dei medicamenti sono qualificati per questo;
f. è disponibile un sistema di documentazione che contempla istruzioni di lavoro, descrizioni dei procedimenti e verbali in merito alle operazioni rilevanti nel quadro della fabbricazione;
g. sono convalidati i procedimenti di fabbricazione, di esame e di pulizia;
h. il controllo della qualità è indipendente dalla produzione;
i. sono rispettati gli obblighi secondo gli articoli 4 e 7 e nella fabbricazione di emoderivati labili sono inoltre rispettati gli obblighi secondo gli articoli 24– 38.
3 Sta per: Good Manufacturing Practice