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Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 40 pagine

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c. per la fabbricazione di principi attivi farmaceutici o di foraggi medicinali deve disporre di una formazione universitaria in scienze naturali e della necessaria esperienza;

d. per la fabbricazione di radiofarmaci deve disporre di un certificato di radiofarmacia rilasciato dalla European Association of Nuclear Medicine e della necessaria esperienza.

2Se una persona può dimostrare conoscenze ed esperienze sufficienti, Swissmedic può riconoscere anche altre formazioni professionali.

3In merito all’articolo 5 e al presente articolo, Swissmedic può precisare ulteriori dettagli, segnatamente il tempo di presenza minimo in azienda del responsabile tecnico e i requisiti riguardanti la formazione e l’esperienza.

Art. 7 Liberazione tecnica

1Il responsabile tecnico decide in merito alla liberazione tecnica di una partita del prodotto.

2Rilascia un certificato di partita nel quale conferma che la partita in questione corrisponde, quanto a composizione, a procedimento di fabbricazione, a specifiche e a qualità, ai requisiti dei committenti interni o esterni ed è stata fabbricata secondo le norme GMP di cui agli allegati 1 e 2.

Art. 8 Autorizzazione di fabbricazione cantonale

1Le farmacie ospedaliere e le persone in possesso di un’autorizzazione di dispensazione cantonale secondo l’articolo 30 LATer che fabbricano medicamenti secondo l’articolo 9 capoversi 2 lettere a–cbiso 2bisLATer devono effettuare un’analisi dei rischi conformemente all’allegato 3.

2Se dall’analisi dei rischi scaturisce un valore inferiore al valore limite stabilito nell’allegato 3, invece dell’autorizzazione di Swissmedic è necessaria un’autorizzazione di fabbricazione cantonale.

3L’autorizzazione è rilasciata se è garantito il rispetto delle della Buona prassi di fabbricazione di medicamenti in piccole quantità conformemente all’allegato 2.

4Lo svolgimento delle analisi dei rischi secondo l’allegato 3 deve essere documentato. Tale documentazione deve essere presentata, su richiesta, all’autorità cantonale di vigilanza.

5I Cantoni disciplinano le altre condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui al capoverso 2 ed effettuano controlli periodici nelle aziende.

Art. 9 Rilevazione dei medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere

a–cbisLATer

I Cantoni possono effettuare rilevazioni presso i fabbricanti in merito ai medicamenti fabbricati secondo l’articolo 9 capoversi 2 lettere a–cbise 2bisLATer. Su richiesta, i fabbricanti sono tenuti a comunicare ai Cantoni i dati necessari.