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Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 40 pagine

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Allegato 8 (art. 71)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L’ordinanza del 17 ottobre 200124 sull’autorizzazione dei medicamenti è abrogata.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 17 ottobre 200125 sui medicamenti

Art. 28

Il titolare dell’omologazione può smerciare medicamenti immunologici ad uso veterinario, ad eccezione degli allergeni, soltanto ai veterinari o alle autorità competenti.

Art. 36a Obbligo di notificare ogni sospetto di traffico illegale

Chi fabbrica o immette in commercio medicamenti deve notificare all’Istituto immediatamente, e comunque non oltre 5 giorni, ogni sospetto di traffico illegale da parte di terzi che sia in relazione con la sua attività, con uno dei suoi prodotti o con un componente dello stesso.

Art. 44 Autorità competente

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

a. è competente per l’esecuzione delle disposizioni della presente ordinanza relative all’omologazione per l’immissione in commercio di medicamenti immunologici per uso veterinario, ad eccezione degli allergeni;

b. rilascia la liberazione ufficiale delle partite per medicamenti immunologici per uso veterinario, di cui all’articolo 17 LATer, ad eccezione degli allergeni.

24RU 2001 3399, 2004 4037, 2006 2945, 2007 1469, 2007 1847, 2007 1961, 2007 5651,

2010 4031, 2011 2561, 2012 3631, 2015 1901, 2015 1497, 2016 1171, 2017 2785, 2017 5935...

25 RS 812.212.21