Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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valutazione del 2016 occorre adottare misure complementari per migliorare la conformità della legislazione svizzera agli standard del GAFI. Questo è appunto l’obiettivo del presente avamprogetto.

5.3 Forma dell’atto

L’avamprogetto stabilisce norme di diritto. In virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

L’avamprogetto non prevede uscite subordinate al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

5.5 Conformità alla legge sui sussidi

L’avamprogetto non prevede né aiuti finanziari né sussidi.

5.6 Delega di competenze legislative

Abbassamento del valore soglia per il commercio di metalli preziosi e pietre preziose

L’articolo 8a capoverso 5 secondo periodo AP-LRD prevede che il Consiglio federale definisca i metalli preziosi e le pietre preziose ai sensi del capoverso 4bis. La definizione dei termini corrispondenti sarà inclusa nell’ORD.

Introduzione di obblighi di diligenza dei consulenti

L’articolo 8b capoverso 3 AP-LRD prevede che il Consiglio federale concretizzi gli obblighi di diligenza dei consulenti e ne stabilisca le modalità di adempimento. La disposizione sarà precisata concretamente nell’ORD, analogamente alle disposizioni applicabili ai commercianti.

Miglioramento della trasparenza delle associazioni con un rischio maggiore di finanzia-

mento del terrorismo

L’articolo 61 capoverso 2bisAP-CC autorizza il Consiglio federale a disciplinare nel dettaglio le condizioni dell’iscrizione nel registro di commercio per le associazioni interessate dal presente progetto. Secondo l’articolo 61 capoverso 2terAP-CC il Consiglio federale può estendere l’obbligo di iscrizione ad altre associazioni, che presentano un rischio maggiore di essere sfruttate per scopi di finanziamento del terrorismo o di riciclaggio di denaro. Infine, in virtù dell’articolo 61 capoverso 2quaterAP-CC il Consiglio federale può esonerare le associazioni di cui all’articolo 61 capoverso 2 numero 3 AP-CC dall’obbligo di iscrizione segnatamente sulla base dell’ammontare dei fondi raccolti o distribuiti, della loro provenienza o destinazione o del loro impiego previsto.

Introduzione di un obbligo di patente per l’acquisto di vecchi metalli preziosi

L’articolo 31a capoverso 3 AP-LCMP dispone che il Consiglio federale definisca nel dettaglio quali attività sono considerate un acquisto soggetto a patente. A tal fine considera segnatamente i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo rappresentati dall’acquisto stesso. L’articolo 34 capoverso 1 primo periodo AP-LCMP prevede che il Consiglio federale stabilisca la procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca della patente di acquirente, analogamente a quanto avviene per la patente di fonditore.