Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo

un aumento degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare nei settori del commercio di vecchi metalli preziosi e della consulenza.

4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie nazionali del Consiglio federale

4.1 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–2019115, né nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015–2019116. A inizio 2016, la valutazione del GAFI relativa alla Svizzera era appena iniziata. Pertanto, a quella data non era ancora possibile sapere in quali ambiti il GAFI avrebbe raccomandato alla Svizzera di adottare misure complementari per migliorare la conformità del suo dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo agli standard del GAFI.

4.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

Tanto l’approccio basato sul rischio quanto la garanzia della conformità internazionale nell’ambito del riciclaggio di denaro sono in linea con i principi della politica dei mercati finanziari adottata dal Consiglio federale117.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Le disposizioni proposte si fondano sugli stessi principi costituzionali del testo di legge sottoposto a revisione.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera partecipa attivamente agli sforzi profusi dalla comunità internazionale per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In particolare, il nostro Paese è membro fondatore del GAFI, le cui raccomandazioni costituiscono gli standard internazionali in materia. Sebbene le raccomandazioni del GAFI non abbiano lo stesso valore giuridico cogente di una convenzione internazionale ratificata, ogni Stato che le approva si impegna politicamente a recepirle nel proprio ordinamento giuridico. Il GAFI è consapevole che i singoli Stati conoscono sistemi giuridici e finanziari diversi e che pertantono non possono adottare misure identiche per realizzare l’obiettivo comune. Di conseguenza, le raccomandazioni costituiscono standard minimi che richiedono da parte dei Paesi membri l’adozione di misure di attuazione precise, in funzione delle loro circostanze particolari e del loro quadro costituzionale. Le raccomandazioni del GAFI sono state attuate anche da Stati non membri del Gruppo e sono state riconosciute dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale come standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Al pari degli altri Stati membri, anche la Svizzera ha approvato le raccomandazioni rivedute del GAFI. Il nostro Paese si è dunque impegnato ad attuarle nel diritto interno. A seguito della

115 FF 2016 909

116 FF 2016 4605

117 Cfr. rapporto «Politica dei mercati finanziari per una piazza finanziaria svizzera competitiva», adottato dal Consiglio federale nell’ottobre 2016; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicatistampa.msg-id-64199.html.