Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 4 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sulla geoinformazione

1. Osservazioni introduttive

Il 15 dicembre 2017 il Parlamento ha adottato la legge federale sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche («Strategia Reti elettriche», FF 2017 6763) che contiene revisioni parziali della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) nonché della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7). A seguito di tali modifiche di legge diverse ordinanze devono essere adeguate, tra cui l’ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620). La presente revisione è quindi parte integrante degli adeguamenti a livello di ordinanza resi necessari dalla Strategia Reti elettriche.

2. Linee generali dell’avamprogetto

La Strategia Reti elettriche prevede la creazione di un quadro geografico globale della rete elettrica (art. 26a LIE) e introduce importanti strumenti ausiliari per il miglioramento del coordinamento territoriale, come ad esempio le zone riservate e gli allineamenti necessari per mantenere liberi territori o tracce (art. 18–18d LIE). I dati alla base di queste misure costituiscono geodati del diritto federale e pertanto devono essere integrati nel Catalogo dei geodati di base del diritto federale (allegato OGI).

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni

Le ripercussioni della Strategia Reti elettriche risultano essenzialmente dalle modifiche a livello di legge approvate dal Parlamento. Per quanto riguarda le misure richieste dal Consiglio federale le ripercussioni previste sono descritte nel messaggio del 13 aprile 2016 (FF 2016 3393). Le modifiche dell’ordinanza previste non hanno altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni.

4. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Con la creazione di una base di dati globale e unitaria viene fortemente semplificata l’acquisizione dei dati necessari per

– il coordinamento territoriale della procedura del piano settoriale (art. 15e segg. LIE),

– il coordinamento degli attori nella determinazione del fabbisogno (art. 9e e art. 22 cpv. 2bisLAEl),

– la definizione di provvedimenti di sostituzione trasversali ai livelli di tensione (art. 15b cpv. 2 e 3

LIE e art. 15 cpv. 3 LAEl),

– la partecipazione, informazione e comunicazione (PIC), e

– la messa a disposizione delle informazioni agli aventi diritto.

Grazie alla centralizzazione del prelievo e della messa a disposizione dei dati agli aventi diritto si riduce l’onere per l’amministrazione, i gestori di rete e i Cantoni. In tal modo la misura contribuisce a ottimizzare e accelerare le procedure.

5. Commento alle singole disposizioni

Zone riservate e allineamenti

Determinando una zona riservata si vuole assicurare la disponibilità di territorio per la pianificazione di nuove linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV. Gli allineamenti proteggono

dall’attività edilizia di terzi il territorio imperativamente necessario per salvaguardare nel tempo