Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/46: Modifica dell'ordinanza sulle poste: Nuove prescrizioni in materia di raggiungibilità · 7 pagine
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Nuove prescrizioni in materia di raggiungibilità
Capoverso 9
La Posta mette a disposizione una cartina interattiva elettronica contenente informazioni complete sulle ubicazioni dei vari punti di accesso nonché sulla loro offerta e sugli orari di apertura. La Posta la aggiorna regolarmente affinché la trasparenza sulle ubicazioni dei punti d'accesso sia sempre data.
Articolo 34 Procedimento in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale
Capoverso 1
In caso di chiusura o trasformazione di un ufficio postale, la Posta è tenuta a cercare per tempo il dialogo con i Comuni toccati, in ogni caso 6 mesi prima della chiusura o della trasformazione prevista.
Capoverso 4
A complemento dell'obbligo di informare i Cantoni previsto nella OPO (art. 34 cpv. 2 OPO), la
PostCom può invitare i Cantoni coinvolti a prendere posizione in occasione di una procedura di conciliazione. Tale procedura dinanzi alla PostCom non è una procedura di ricorso.
Capoverso 5 lettera b
Riprendendo l'articolo 44 OPO nell'articolo 34 capoverso 5 lettera b OPO si mira a garantire che in futuro siano considerate nel quadro della procedura di conciliazione dinanzi alla PostCom anche le prestazioni di pagamento inerenti al servizio universale. La Posta deve presentare sia all'UFCOM,
quale autorità di vigilanza competente per il servizio universale nel campo del traffico dei pagamenti, sia alla PostCom, un dossier sulle chiusure e i trasferimenti previsti. L'UFCOM inoltra alla PostCom il suo parere entro un termine ragionevole, quest'ultima lo integra nella sua raccomandazione. La conduzione della procedura rimane in ogni momento di competenza della PostCom.
Capitolo quarto: Servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.
Articolo 44 Accesso ai servizi di pagamento
Capoverso 1
L'attuale metodo di misurazione viene fondamentalmente mantenuto. Ora la Posta deve però
rispettare prescrizioni temporali in materia di raggiungibilità per il 90 per cento della popolazione di ogni Cantone. Inoltre, la prescrizione temporale in materia di raggiungibilità per i servizi di pagamento in contanti passa da 30 minuti a 20 minuti.
Capoverso 1bis
In linea di massima le agenzie dovrebbero proporre la stessa offerta degli uffici postali, cosicché l'agenzia diventi un'alternativa completa agli uffici postali tradizionali. Tuttavia, le prescrizioni legali (soprattutto in merito al riciclaggio di denaro) e le riflessioni in materia di sicurezza non consentono di introdurre la possibilità di pagamento in contanti presso le agenzie. Pertanto, dal 1° settembre 2017 la Posta propone volontariamente la possibilità di effettuare versamenti in contanti a domicilio in tutte le località che dispongono esclusivamente di un'agenzia.
Con la presente disposizione, in futuro la Posta sarà tenuta a offrire questa prestazione in tutte le zone in cui non è possibile effettuare un pagamento in contanti entro 20 minuti presso un'ubicazione fisica (ad es. ufficio postale).
Capoverso1ter
Cfr. commento all'articolo 33 capoverso 5bis