Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine

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8.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

8.2.1 Strumenti delle Nazioni Unite

Il Patto internazionale del 16 dicembre 196666 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I) è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992. All’articolo 9 prevede il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, comprese le assicurazioni sociali67. Gli Stati parte si impegnano inoltre a garantire che i diritti enunciati nel Patto verranno esercitati senza discriminazione alcuna, in particolare senza discriminazioni legate al sesso (art. 2 par. 2 e art. 3). Il Comitato del Patto I ha potuto esprimersi a più riprese (in occasione dell’esame dei rapporti nazionali) sulle ripercussioni che una differenza tra l’età di pensionamento delle donne e quella degli uomini può avere sulle prestazioni pensionistiche. A questo riguardo, nella sua Osservazione generale del 200568 sul pari diritto di donne e uomini a beneficiare di tutti i diritti economici, sociali e culturali ha rilevato che l’applicazione dell’articolo 3, in combinato disposto con l’articolo 9, richiede tra l’altro che il pensionamento obbligatorio sia fissato alla stessa età per le donne e per gli uomini (par. 26).

La Convenzione del 18 dicembre 197969 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna è entrata in vigore per la Svizzera il 26 aprile 1997. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo dell’impiego ed assicurare loro, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare il diritto alla sicurezza sociale (art. 11 par. 1 lett. e). Nella sua Raccomandazione generale n. 27 sulle donne anziane e la protezione dei loro diritti umani del 16 dicembre 201070, il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne afferma che «gli Stati Parti hanno l’obbligo di assicurare che l’età pensionabile sia nel settore pubblico sia in quello privato non costituisca una discriminazione contro le donne. Di conseguenza, gli Stati Parti hanno l’obbligo di assicurare che le politiche pensionistiche non siano in alcun modo discriminatorie, anche quando le donne scelgono di andare in pensione presto, e che tutte le donne anziane che sono state attive abbiano accesso a pensioni adeguate» (par. 42).

8.2.2 Strumenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro

La Convenzione n. 128 del 29 giugno 196771 concernente le prestazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (con All.) è stata ratificata dalla Svizzera il 13 settembre 1977. La parte III, che concerne le prestazioni di vecchiaia, definisce l’evento coperto e stabilisce la cerchia degli aventi diritto, le condizioni che danno diritto alle prestazioni, il livello nonché la durata del versamento delle prestazioni.

66 RS 0.103.1

67Cfr. Comitato dell’ONU per i diritti economici, sociali e culturali, Observation générale

n° 19, E/C.12/GC/19, 4 febbraio 2008.

68Cfr. Comitato dell’ONU per i diritti economici, sociali e culturali, Observation générale

n°16, E/C.12/2005/4, 11 agosto 2005.

69RS 0.108

70CEDAW/C/GC/27

71 RS 0.831.105