Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine

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favore delle donne. L’esperienza dimostra infatti che la concessione di misure compensative sufficienti permetterebbe di convincere a sostenere il progetto anche persone per principio contrarie all’aumento dell’età di riferimento delle donne. Per esempio nel 1997, con la 10arevisione dell’AVS, è stato possibile aumentare l’età di pensionamento delle donne da 62 a 64 anni, in due tappe, grazie a generose misure compensative.

Lo scopo delle misure compensative è di attenuare le ripercussioni dell’aumento dell’età di riferimento per le donne. Questo provvedimento colpisce in misura maggiore le coorti prossime al raggiungimento dell’età di riferimento, che non potranno quindi prepararsi sufficientemente per il prolungamento dell’attività lucrativa. Per questo motivo le misure compensative andranno a beneficio delle donne nate tra il 1958 e il 1966, che manterranno i diritti acquisiti per tutta la vita. Le donne nate successivamente, invece, non ne potranno beneficiare. Qui di seguito sono proposte due varianti di misure compensative, i cui costi sono stimati rispettivamente a 400 e a 800 milioni di franchi.

4.3.2 Variante 1 da 400 milioni di franchi

Dato il quadro finanziario ridotto, questa variante prevede unicamente una misura compensativa per le donne che non potranno lavorare fino all’età di riferimento e riscuotono anticipatamente la rendita di vecchiaia. Questa misura tiene conto del fatto che non tutte le donne hanno la possibilità di continuare a esercitare un’attività lucrativa fino all’età di riferimento.

La riscossione anticipata comporta una riduzione attuariale a vita della rendita di vecchiaia. Più si anticipa la riscossione della rendita, maggiore sarà la successiva riduzione di quest’ultima. Le donne che cessano la loro attività lucrativa prima di raggiungere l’età di riferimento (volontariamente o meno), non hanno un impiego o non possono continuare a lavorare sono pertanto particolarmente colpite dall’aumento dell’età di riferimento. Per compensare questo aumento si propone dunque che in futuro tutte le donne che per diversi motivi non potranno lavorare fino a 65 anni e dovranno quindi andare in pensione anticipatamente riscuotano la loro rendita di vecchiaia AVS a condizioni più favorevoli. Questo significa che verrà loro applicata un’aliquota di riduzione ridotta invece di una basata esclusivamente su principi attuariali. L’entità dell’agevolazione dipenderà anche dal reddito: le donne con un reddito annuo medio determinante (somma dei redditi rivalutati e degli accrediti per compiti educativi e assistenziali divisa per il numero di anni di contribuzione) di 56 400 franchi al massimo (ovvero il quadruplo dell’importo minimo della rendita di vecchiaia annua, pari attualmente a 1175 fr. al mese x 12) beneficeranno di aliquote di riduzione particolarmente basse. Se anticiperanno la riscossione della rendita di vecchiaia a 64 anni, non subiranno alcuna riduzione. Se anticiperanno la riscossione della rendita di vecchiaia a 64 anni, quest’ultima non sarà ridotta e al raggiungimento dell’età di riferimento sarà identica a quella che avrebbero ricevuto in base al diritto vigente a 64 anni.

Anche le donne con un reddito annuo medio determinante superiore a 56 400 franchi beneficeranno di aliquote di riduzione più favorevoli, seppur leggermente più alte di quelle previste per le donne con redditi bassi.