Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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4.4.2.2 Riscossione della rendita AVS prima dell’età di riferimento
L’armonizzazione dell’età di riferimento a 65 anni per tutti implica che vengano uniformate anche le disposizioni sull’anticipazione della rendita. Uomini e donne potranno dunque riscuotere anticipatamente la loro rendita a partire dai 62 anni; gli uomini potranno quindi anticipare la rendita di un ulteriore anno rispetto a oggi. Come previsto sinora, la rendita o percentuale di rendita AVS anticipata verrà decurtata applicando un’aliquota di riduzione attuariale. La riduzione operata equivale a un rimborso scaglionato dell’anticipo concesso sulla rendita di vecchiaia. In linea di massima, l’aliquota di riduzione è dunque determinata dalla speranza di vita media (ma sia per gli uomini che per le donne vigerà la medesima aliquota). In definitiva, si tratta di garantire all’assicurato lo stesso ammontare complessivo delle prestazioni, sia che anticipi la rendita sia che la riscuota all’età di riferimento. Le regole attuariali applicate nell’AVS seguono a tal fine il principio di neutralità dei costi per l’assicurazione e per coloro che usufruiscono della possibilità di anticipazione.
Le aliquote di riduzione attuariali non sono state adeguate da vent’anni; è quindi il momento di aggiornarle, adattandole alla speranza di vita maggiore. Per consentire un adeguamento regolare in futuro, nel quadro del progetto si propone che il Consiglio federale proceda al riesame delle aliquote di riduzione almeno ogni 10 anni. L’adeguamento delle aliquote di riduzione sarà attuato nel quadro della modifica dell’OAVS (art. 40 cpv. 3 LAVS in combinato disposto con l’art. 55terOAVS). Le aliquote di riduzione indicate nella seguente tabella si basano sui dati attuali. Se interverranno cambiamenti fino all’entrata in vigore del progetto, le aliquote verranno adeguate di conseguenza.
Tabella 4-10
Nuove aliquote di riduzione attuariali in caso di anticipazione della rendita AVS, in percentuale
Anticipazione 1 anno 2 anni 3 anni
Riduzione 4,0 7,7 11,1
Come l’anticipazione della totalità della rendita, anche l’anticipazione di una percentuale di essa potrà essere chiesta a partire dai 62 anni. Durante il periodo di anticipazione l’assicurato potrà aumentare una volta la percentuale riscossa, prima di dover percepire la totalità della rendita. Un assicurato che avesse deciso ad esempio di anticipare il 30 per cento della propria rendita a 62 anni, potrebbe aumentare questa quota di 20 punti percentuali a 63 anni e in seguito chiedere la totalità della rendita a 64 o a 65 anni. Sarà inoltre possibile anticipare la rendita su base mensile.
In caso di anticipazione parziale, la riduzione attuariale toccherà soltanto la percentuale di rendita anticipata. Le percentuali anticipate successivamente subiranno una riduzione inferiore, mentre le percentuali di rendita non anticipate non subiranno alcuna riduzione attuariale. Se la percentuale riscossa verrà aumentata durante il periodo di anticipazione, per limitare l’onere amministrativo la rendita sarà calcolata sulle stesse basi applicate al momento della prima anticipazione, modificando soltanto l’aliquota di riduzione attuariale. Al raggiungimento dell’età di riferimento la