Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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rendita sarà ricalcolata tenendo conto dei contributi versati durante il periodo di anticipazione e, come già previsto dal diritto vigente, dell’importo delle rendite precedentemente riscosse.
Contrariamente all’attuale normativa, invece, l’avamprogetto prevede che le rendite per superstiti che succedono a una rendita o percentuale di rendita di vecchiaia anticipata non saranno toccate dalla riduzione attuariale. Queste rendite devono infatti essere considerate separatamente dalla rendita di vecchiaia, affinché i superstiti non siano penalizzati dalla decisione dell’avente diritto di anticipare la riscossione di quest’ultima.
4.4.2.3 Riscossione della rendita AVS dopo l’età di riferimento
L’attuale disciplinamento che consente di rinviare la riscossione della rendita AVS di cinque anni al massimo oltre l’età di pensionamento (fino ai 69 anni per le donne e ai 70 per gli uomini) sarà mantenuto. Con l’armonizzazione dell’età di riferimento a 65 anni, la rendita potrà quindi essere rinviata fino ai 70 anni sia per gli uomini che per le donne. Una possibilità di protrazione oltre i 70 anni non appare opportuna, poiché non sembra rispondere a un reale bisogno. La novità rispetto alla normativa attuale consiste invece nella possibilità di rinviare parzialmente la rendita. Gli assicurati potranno quindi scegliere liberamente quale percentuale di rendita riscuotere e se continuare a lavorare rimandando a più tardi la riscossione della percentuale di rendita residua. Durante il periodo di rinvio, prima di riscuotere la totalità della rendita potranno chiedere una sola volta la riduzione della percentuale di rendita rinviata. Si potrà ad esempio optare per il rinvio del 75 per cento della rendita di vecchiaia, quindi ridurre tale percentuale (passando p. es. dal 75 % al 40 %) a 67 anni e infine riscuotere la rendita intera a 68, 69 o 70 anni. Come previsto attualmente, la rendita o percentuale di rendita rinviata aumenterà in ragione del corrispettivo attuariale delle prestazioni non riscosse durante il periodo di rinvio. Dato che a certe condizioni i contributi versati tra l’età di riferimento e i 70 anni potranno in futuro essere considerati, gli interessati potranno chiedere alla loro cassa di compensazione, una volta sola, di ricalcolare la rendita.
Come nel caso dell’anticipazione della rendita di vecchiaia, le rendite per superstiti non subiranno un adeguamento attuariale neppure in caso di rinvio. In altri termini, le rendite per superstiti che succedono a una rendita di vecchiaia rinviata non aumenteranno in ragione del corrispettivo attuariale della prestazione non riscossa. Questo disciplinamento non riguarda le rendite per figli versate contemporaneamente e in proporzione alla rendita di vecchiaia rinviata, le quali seguiranno il destino della rendita principale dalla quale dipendono e beneficeranno dunque dell’aumento attuariale conseguente al rinvio della rendita principale.
Come le aliquote di riduzione attuariali, anche quelle di aumento sono state adeguate per l’ultima volta vent’anni fa e vanno dunque corrette tenendo conto della speranza di vita maggiore. Analogamente, il Consiglio federale dovrà procedere al riesame delle aliquote d’aumento almeno ogni dieci anni. L’adeguamento delle aliquote d’aumento sarà attuato nel quadro della modifica dell’OAVS (art. 39 cpv. 3 LAVS in