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Consultazione 2018/49: Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari · 7 pagine

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Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e

assistenza ai familiari FF 2017

3Il diritto non sussiste se il figlio ha diritto al supplemento per cure intensive di cui

ter11

all’articolo 42 della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità.

4Il Consiglio federale disciplina:

a il diritto dei genitori affilianti;

b. il diritto all’indennità di persone che per incapacità al lavoro o disoccupazione non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c;

c. la definizione di gravi problemi di salute.

Art. 16j Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto

1Al versamento dell’indennità di assistenza si applica un termine quadro di 18 mesi.

2Il termine quadro decorre dal giorno in cui è versata la prima indennità giornaliera.

3Il diritto sussiste se i presupposti di cui all’articolo 16i sono adempiuti.

4Il diritto si estingue

a. alla scadenza del termine quadro, o

b. all’esaurimento delle indennità giornaliere.

5Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più adempiute. Tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro.

Art. 16k Forma e numero delle indennità giornaliere

1L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera.

2Entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità giornaliere al massimo.

3L’indennità giornaliera deve essere versata per almeno una settimana. Per ogni settimana di congedo di assistenza sono versate sette indennità giornaliere.

4Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto al massimo alla metà delle indennità giornaliere. Possono concordare una ripartizione derogatoria.

Art. 16l Importo e calcolo dell’indennità

1L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di assistenza.

2All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1.

3All’importo massimo si applica per analogia l’articolo 16f.

11 RS 831.20