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Consultazione 2018/49: Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari · 7 pagine

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Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e

assistenza ai familiari FF 2017

Art. 16m Rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali

1Il versamento dell’indennità di assistenza è prioritario rispetto alle seguenti indennità giornaliere o prestazioni delle assicurazioni sociali:

a. assicurazione contro la disoccupazione;

b. assicurazione per l’invalidità;

c. assicurazione contro gli infortuni;

d. assicurazione militare.

2Se fino all’inizio del diritto all’indennità di assistenza vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù dell’articolo 16b o di una delle leggi seguenti, l’indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata precedentemente:

a. legge federale del 19 giugno 195912 su l’invalidità;

b. legge federale del 18 marzo 199413 sull’assicurazione malattie;

c. legge federale del 20 marzo 198114 sull’assicurazione contro gli infortuni;

d. legge federale del 19 giugno 199215 sull’assicurazione militare;

e. legge del 25 giugno 198216 sull’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 20 cpv. 1

117

In deroga all’articolo 24 LPGA il diritto alle indennità non ricevute si estingue

a. per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto all’indennità;

b. in caso di maternità, cinque anni dopo l’estinzione del diritto all’indennità di cui all’articolo 16d;

c. per i genitori che assistono figli con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, cinque anni dopo l’ultimo giorno del congedo di assistenza.

12 RS 831.20

13 RS 832.10

14 RS 832.20

15 RS 833.1

16 RS 837.0

17 RS 830.1