Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/52: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) · 61 pagine
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6 Pareri sui requisiti minimi per la valutazione dei bisogni nelle case di cura
6.1 Osservazioni generali sui requisiti minimi
Cantoni Secondo CDS, AG, AI, BE, BL, BS, GE, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG,
TI, VS, ZG e ZH i requisiti minimi proposti per i sistemi di valutazione dei bisogni vanno nella direzione giusta. Criticata è la scarsa chiarezza delle conseguenze sui costi, considerato che i fornitori di RAI/RUG e BESA hanno dichiarato che gli strumenti in molti casi hanno sottostimato il tempo necessario per le cure. Non è inoltre chiaro quale istanza sia legittimata a stabilire la bontà di uno studio dei tempi e a disporre gli adeguamenti da apportare agli strumenti. I Cantoni partono dal presupposto che tutti gli strumenti (già in uso e nuovi) possano in linea di principio essere utilizzati.
CLASS e NE trovano le modifiche anche utili nel loro complesso, ma affermano che procedere almeno ogni sei mesi a una classificazione dei bisogni aumenti il carico amministrativo e richieda un adeguamento dei sistemi, nonostante già oggi in caso di necessità sia possibile effettuare in qualsiasi momento nuove classificazioni. Per il resto, CLASS, JU e NE concordano con il parere di CT PLAISIR. NE aggiunge che l’attuabilità in termini di scadenze e costi è dubbia.
UR respinge la modifica proposta perché l’onere per la calibrazione è eccessivo. Occorre stabilire un unico sistema che, per evitare l’instaurarsi di un’indesiderata situazione di monopolio, deve essere sviluppato da un nuovo gruppo promotore, analogamente a quanto è avvenuto per SwissDRG SA. Anche LU si esprime a favore dell’istituzione di un organo sul modello della SwissDRG SA nel quale siedano Confederazione, Cantoni, fornitori di prestazioni e assicuratori, ma non chiede di limitarsi a un unico sistema.
JU e VD definiscono le proposte non sufficientemente chiare e in parte incoerenti. La differenza tra bisogno di cure e cure dispensate dovrebbe essere esigua nella maggior parte dei casi, ma limitare l’assunzione dei costi alle cure dispensate potrebbe comportare conseguenze di rilievo. La varianza delle cure dispensate rispetto al bisogno di cure deve essere definita con maggiore precisione. La frequenza degli studi dei tempi non è definita, e non è chiaro se il metodo Delphi utilizzato da PLAISIR sia riconosciuto né chi stabilisca il metodo e i relativi risultati. Si pone inoltre l’interrogativo se gli assicuratori possano rifiutare l’assunzione di ulteriori costi se dovesse risultare che il bisogno di cure è stato sottovalutato. VD chiede chi assume il finanziamento degli studi dei tempi, se possa fondarsi su prove a campione e se debbano essere misurati il bisogno di cure o le cure effettivamente dispensate.
VD respinge in toto la modifica proposta. In altri settori, come la riabilitazione, la psichiatria e le prestazioni ambulatoriali, si punta a un finanziamento tramite importi forfettari, ma il finanziamento delle cure di lunga durata si allontana da una simile logica. L’onere amministrativo aumenterà ancora con la modifica proposta, soprattutto per quanto attiene al perfezionamento degli strumenti di valutazione, e senza un reale valore aggiunto per il sistema nella sua globalità. Gli strumenti non dovrebbero essere disciplinati nell’OPre, bensì perlomeno nell’OAMal e non essere ridotti a uno strumento di controllo e fatturazione; devono essere un ausilio per prendere decisioni mediche e garantire la qualità. Prescrizioni troppo rigide rischiano di intromettersi nella competenza cantonale in materia di assistenza.
VS ritiene prematura la definizione di requisiti minimi considerati i lavori in corso tra i Cantoni, in particolare in riferimento a InterRAI.