Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/52: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) · 61 pagine

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LEP AG approva le proposte di modifica riferite al sistema dei bisogni di cure, considerato che esigono un accertamento valido e affidabile dei bisogni, conclusioni rilevanti in materia di scienze infermieristiche per l’attuazione, studi dei tempi, indicatori di qualità e una trasparenza totale.

CT PLAISIR vede grandi difficoltà nella comprensione e nell’attuazione delle proposte. Il previsto aumento della frequenza della valutazione dei bisogni aumenterebbe il carico amministrativo. Il metodo PLEX/PLAISIR definisce le prestazioni di cura necessarie su base individuale. La durata di una singola prestazione è determinata in modo scientificamente riconosciuto con i metodi Delphi e del gruppo nominale. Lo strumento PLEX accerta la classificazione al momento del ricovero nella casa di cura, dopo di che subentra una classificazione PLAISIR. Quest’ultima è sottoposta esternamente a una verifica che accerta che tutte e soltanto le prestazioni di cura necessarie siano state incluse. Poiché la classificazione PLEX utilizza solo un sottoinsieme degli elementi considerati da PLAISIR, PLEX è un po’ meno preciso di PLAISIR e possono insorgere lievi divergenze di classificazione tra i due strumenti.

6.2 Osservazioni sull’articolo 8b Cantoni CDS, AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, ZG e ZH

considerano sensato verificare e tarare ogni strumento in base a studi dei tempi rappresentativi svolti in Svizzera. Tuttavia, per evitare di dover verificare ogni strumento in tutta la Svizzera, chiedono che gli studi dei tempi debbano essere svolti soltanto in quei Cantoni in cui è utilizzato lo strumento. È inoltre necessario un termine transitorio di due anni dall’entrata in vigore.

Anche nel settore ambulatoriale gli strumenti devono rendere possibile la rilevazione di dati sugli indicatori di qualità dai dati di routine. La disposizione non deve riferirsi unicamente alle case di cura e deve essere spostata nell’articolo 8a.

Organizzazioni della sanità – fornitori di prestazioni

CURAVIVA, senesuisse e VAKA approvano che la valutazione dei bisogni debba esplicitamente limitarsi ai costi delle cure di cui all’articolo 33 lettera b OAMal. Una valutazione più ampia che includa per esempio i costi per l’assistenza è stata respinta dal Parlamento. Resta comunque poco chiaro su quali prestazioni esattamente deve fondarsi la distinzione. Allo scopo, i fornitori di prestazioni delle cure stazionarie di lunga durata hanno allestito un elenco di attività che però finora non ha validità ufficiale. Finché non sarà istituita un’istanza extragiudiziale incaricata di rispondere alle domande concernenti le tariffe o le strutture tariffali, sussiste il rischio di ulteriori interminabili procedure legali.

CURAVIVA e VAKA raccomandano l’istituzione di un organo composto di rappresentanti di Cantoni, fornitori di prestazioni e assicuratori, simile alla SwissDRG SA, a cui affidare la competenza di accertare le questioni connesse con il catalogo di prestazioni, omologare gli strumenti di rilevazione dei bisogni, garantirne la calibrazione, definire il riconoscimento delle prove scientifiche da fornire e le varianze tollerate o presentare alla Confederazione domande in merito. In questo modo, si possono evitare molte procedure legali onerose e in definitiva inutili che non di rado sollevano ulteriori interrogativi giuridici.

CURAVIVA, senesuisse e VAKA approvano che come valore di riferimento per la valutazione dei bisogni di cure sia utilizzato il tempo impiegato per le cure effettivamente dispensate. Il tenore dell’ultimo periodo può tuttavia dare adito a fraintendimenti e indurre a pensare che gli strumenti debbano misurare anche i tempi effettivi di cura e comprovare la varianza sempre