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Consultazione 2018/54: Revisione totale di Ordinanza sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie · 4 pagine
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Ordinanza sull'effettuazione di trasporti prioritari in situazioni eccezionali
b. situazione nella quale le procedure amministrative ordinarie non sono sufficienti per gestire i problemi e le sfide dell’attività governativa in numerosi ambiti e settori (situazione straordinaria);
c. minacce e pericoli in materia di politica di sicurezza in Svizzera e nelle regioni limitrofe;
d. forte minaccia per l'approvvigionamento economico del Paese, con il pericolo imminente di considerevoli danni economici o forti perturbazioni dell'approvvigionamento economico del Paese (situazione di grave penuria);
e. eventi di origine naturale, tecnologica o sociale con ripercussioni sulla popolazione, le sue basi vitali o il suo approvvigionamento in beni e servizi vitali sul piano intercantonale, nazionale e internazionale;
f. difesa del Paese e della popolazione o sostegno alle autorità civili qualora i loro mezzi non siano più sufficienti.
Art. 3 Campo d'applicazione
1La presente ordinanza si applica alle imprese con:
a. una concessione per il trasporto di viaggiatori di cui all'articolo 6 LTV;
b. una concessione d'infrastruttura e un'autorizzazione di sicurezza di cui all'articolo 5 Lferr;
c. un'autorizzazione di accesso alla rete e un certificato di sicurezza di cui all'articolo 8c Lferr.
2Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può, su richiesta, esonerare un'impresa dall'obbligo di effettuare trasporti prioritari, se è comprovato che l'impresa non ha alcun ruolo nella gestione di situazioni eccezionali.
Art. 4 Ordinazione
Possono ordinare l'effettuazione di trasporti prioritari:
a. i Cantoni: per la protezione della popolazione o delle sue basi vitali;
b. le organizzazioni e le imprese incaricate di svolgere compiti inerenti all’approvvigionamento economico del Paese: per l'approvvigionamento della popolazione e dell'economia in beni e servizi vitali;
c. l'esercito: per l'aiuto alle autorità civili o la difesa del Paese e della popolazione.
Art. 5 Coordinamento dei trasporti
1In situazioni eccezionali le Ferrovie federali svizzere coordinano senza discriminazioni l'effettuazione dei trasporti prioritari con gli altri gestori dell'infrastruttura e