Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/54: Revisione totale di Ordinanza sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie · 8 pagine

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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,

dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dei trasporti UFT

Sezione Politica

Luglio 2018

Revisione totale dell'ordinanza sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie1

Commento alle singole disposizioni

N. registrazione/dossier: BAV-042.500-00007/00024/00004/00004/00001

Titolo

La nuova ordinanza contiene disposizioni per l'ordinazione e l'effettuazione di trasporti prioritari in situazioni speciali nonché per i preparativi necessari a tale scopo.

Il titolo attribuito alla nuova ordinanza è pertanto: «Ordinanza sull'effettuazione di trasporti prioritari in situazioni eccezionali (OTPE)»

Ingresso

L'ordinanza si fonda sulle seguenti basi legali:

a. articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr)

«Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione»;

b. articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 20153 sul trasporto di merci (LTM)

«Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di esonerare temporaneamente un'impresa da tali obblighi in caso di difficoltà d'esercizio particolari.»;

c. articolo 41 della legge federale del 20 marzo 20094 sul trasporto di viaggiatori (LTV)

«In situazioni particolari e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni. A tal fine il Consiglio federale può abrogare l'obbligo di esercizio, di trasporto, di fissare tariffe e di allestire orari.»;

d. articolo 150 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 19955 sull'esercito e sull'ammini-

strazione militare (legge militare, LM)

«Il Consiglio federale emana le ordinanze esecutive»;

e. articolo 27 della legge federale del 17 giugno 20166 sull'approvvigionamento del Paese (LAP)

«Il Consiglio federale prende le misure necessarie affinché in situazioni di grave penuria siano garantite sufficienti possibilità di trasporto, di informazione e di comunicazione, siano mantenute

1 RS 531.40

2 RS 742.101

3 RS 742.41

4 RS 745.1

5 RS 510.10

6 RS 531