Progetto
Consultazione 2018/54: Revisione totale di Ordinanza sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Verordnung über die Durchführung vorrangiger Transporte in Ausnahmesituationen
con le imprese di trasporto ferroviario, segnatamente per quanto concerne la gestione dei trasporti e l’orario.
2In situazioni eccezionali AutoPostale Svizzera SA coordina senza discriminazioni l'effettuazione dei trasporti prioritari con le imprese di trasporto concessionarie del traffico regionale viaggiatori pubblico su strada, segnatamente per quanto concerne le capacità di trasporto disponibili e l'orario.
Art. 6 Determinazione delle priorità in materia di trasporti
Se in una situazione eccezionale è comprovato che le tracce o i mezzi di trasporto delle imprese non sono sufficienti per l'effettuazione dei trasporti prioritari, l'Ufficio federale dei trasporti stabilisce le priorità, dopo aver consultato tutte le parti. È fatta salva la competenza dell'esercito in caso di difesa del Paese e della popolazione.
Art. 7 Provvedimenti preparatori
1Le imprese devono adottare provvedimenti preparatori per le situazioni eccezionali in modo che, con i mezzi a disposizione, possano effettuare trasporti prioritari e, per quanto possibile, mantenere gli altri servizi di trasporto.
2I provvedimenti preparatori devono essere adatti a garantire il traffico viaggiatori e merci ventiquattro ore su ventiquattro.
3Essi devono mirare, in particolare, a garantire la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'esercizio.
4Le imprese devono programmare e adottare i provvedimenti preparatori in collaborazione con le autorità e organizzazioni sulla propria rete competenti in materia di protezione della popolazione, sicurezza interna ed economia. Devono coinvolgere altresì le imprese che offrono coincidenze nonché le Ferrovie federali svizzere e AutoPostale Svizzera SA.
5Devono documentare i provvedimenti preparatori previsti e adottati.
Art. 8 Vigilanza sui provvedimenti preparatori
L'Ufficio federale dei trasporti vigila sui provvedimenti preparatori.
Art. 9 Rimunerazione di prestazioni particolari a favore di enti pubblici
Confederazione, Cantoni, Comuni e altre corporazioni di diritto pubblico, come pure i loro stabilimenti ed aziende rimunerano le imprese per le prestazioni particolari che forniscono in situazioni eccezionali secondo i principi di cui agli articoli 41 Lferr e 40 LTV.