Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/56: Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale. Modifica della Costituzione federale · 9 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale Riferimento/n incarto: COO.2180.104.7.163227 / 462/2018/00001; 213.1-008

5 Motivazioni principali

5.1 Motivi a favore del progetto e proposte di modifica puntuali

Un folto gruppo di partecipanti alla consultazione si esprime a favore del progetto senza fornire alcuna particolare motivazione (AG, AI, BS, SG, TI, ZH) oppure approva la concretazione proposta del «carattere costituzionale» nel testo normativo, che ritengono apporti chiarezza e certezza giuridica e realizzi il principio del parallelismo5 (AR, BE, BL, FR, GL, GR, NE, NW, SH, VS, ZG; PBD, pvl; CP, USAM, USIE). Anche il rafforzamento della legittimazione democratica del diritto internazionale derivante dal progetto è valutato positivamente (BL; PPD, PLR, pvl).

Sebbene accolgano favorevolmente la proposta, due partecipanti alla procedura di consultazione esprimono alcuni dubbi sul fatto che l'emendamento proposto renda effettivamente più facile gestire il referendum obbligatorio per i trattati internazionali (GE) o suggeriscono di chiarire il campo di applicazione nel messaggio (JU).

A seguire si riportano ulteriori argomenti a favore del progetto, proposte specifiche di adeguamento e altre osservazioni:

 gli articoli 54–125 Cost. contengono non solo competenze federali, ma anche conferme o

chiarimenti delle competenze cantonali, ad esempio agli articoli 62 capoverso 1, 69 capoverso 1 o 78 capoverso 1 Cost. Di conseguenza l‘articolo 140 capoverso 1 lettera bbisnumero 2 Cost. potrebbe essere integrato come segue: «…o competenze della Confederazione e dei Cantoni» (AR);

 anche l’attribuzione di compiti supplementari ai Cantoni in seguito alla conclusione di un

trattato internazionale dovrebbe essere un criterio determinante per il referendum obbligatorio per i trattati internazionali (BE);

 coordinamento con l'iniziativa parlamentare 16.456 «Denuncia e modifica di trattati inter-

nazionali. Ripartizione delle competenze». L'attuazione di questa iniziativa va esaminata a livello costituzionale piuttosto che legislativo e, se necessario, coordinata con l’attuazione della Mo. 15.3557 (LU; PLR, pvl; Economiesuisse);

 SH si compiace espressamente del fatto che l’elenco all‘articolo 140 capoverso 1 let-

tera bbisnumeri 1–4 Cost. ponga l'attenzione, come nel caso della revisione totale della Costituzione federale, sugli ambiti centrali disciplinati dalla Costituzione. Il PPD accoglie con favore il «catalogo di criteri chiaro» della norma proposta con cui si vuole evitare un aumento sproporzionato del numero di referendum obbligatori;

 SO fa riferimento a una disposizione analoga del suo diritto costituzionale cantonale

(art. 35 cpv. 1 lett. c Cost./SO6): «Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: […] i trattati internazionali e intercantonali il cui contenuto modifichi la Costituzione […]»;

 non appare necessaria una regolamentazione specifica per i trattati internazionali la cui

attuazione richiede una modifica della Costituzione federale, poiché in questo caso la modifica costituzionale è in ogni caso soggetta al referendum obbligatorio ai sensi dell'articolo 140 capoverso 1 lettera a Cost. (PLR; A. Petrig);

 il referendum obbligatorio per i trattati internazionali deve essere esteso anche alle modi-

fiche dei trattati internazionali che richiedono un adeguamento della Costituzione federale (USIE).

5 Cfr. n. 1.1, 1.3.1 e 1.3.2 del rapporto esplicativo (nota 3).

6 Costituzione del Cantone di Soletta, dell’8 giugno 1986 (BGS 111.1; RS 131.221).