Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/56: Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale. Modifica della Costituzione federale · 9 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale Riferimento/n incarto: COO.2180.104.7.163227 / 462/2018/00001; 213.1-008

5.2 Motivi delle principali riserve e delle proposte di adeguamento di maggiore portata

La disposizione proposta fa nascere nuove questioni di interpretazione; il vantaggio del prevedere esplicitamente il referendum obbligatorio per i trattati internazionali di natura costituzionale appare discutibile (SZ).

La formulazione proposta si presta a concretizzare la nozione di costituzionalità, ma l'articolo 140 capoverso 1 lettera bbisCost. deve essere completato sotto tre aspetti (UDC): in primo luogo, dovrebbero essere inclusi anche gli accordi con carattere costituzionale che, sebbene non ancora direttamente vincolanti al momento della firma (cosid. soft law), possono esserlo in un momento successivo; in secondo luogo, dovrebbe essere soggetto al referendum obbligatorio per i trattati anche il «trasferimento di giurisdizione ai tribunali internazionali» quando previsto da un trattato internazionale; infine, la nuova disposizione costituzionale dovrebbe precisare che la modifica costituzionale necessaria deve obbligatoriamente essere presentata al Popolo e ai Cantoni insieme al decreto di approvazione del relativo trattato internazionale.

La formulazione manca di precisione, cosicché la disposizione non definisce in modo sufficientemente chiaro la soglia per il referendum obbligatorio ossia la demarcazione dal referendum facoltativo (A. Petrig):

 la disposizione richiede un esame in due fasi secondo il seguente modello: (1) una dispo-

sizione di un trattato internazionale rientra in uno degli ambiti elencati all'articolo 140 capoverso 1 lettera bbisnumeri 1–4 Cost.? Se sì: (2) si tratta di una disposizione di «rango costituzionale»? Tuttavia, lo stesso articolo 140 capoverso 1 lettera bbisCost. non specifica la nozione di «rango costituzionale»;

 anche gli ambiti elencati pongono interrogativi irrisolti. In particolare, non è chiaro quando

il trattato internazionale riguarda il «catalogo dei diritti fondamentali» (art. 140 cpv. 1 lett. bbisn. 1 Cost.). Sussistono ulteriori ambiguità per quanto riguarda la portata dell'articolo 140 capoverso 1 lettera bbisnumeri 2 e 4 Cost.

La formulazione proposta dal Consiglio federale nel controprogetto diretto all'iniziativa «Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)»7 è più chiara e più facile da applicare, ragion per cui è da preferire (F. Naef / E. Neuroni Naef).

5.3 Motivi di rifiuto del progetto

Anche se la norma è integrata come previsto nella Costituzione, va comunque stabilito nei singoli casi se il trattato internazionale ha «rango costituzionale». L’articolo 140 capoverso 1 lettera bbisCost. non chiarisce veramente la situazione giuridica (TG). L’espressione «rango costituzionale» porta a problemi di interpretazione e quindi di applicazione; pertanto, il progetto non appare funzionale (VD; PS; UNIL, F. Naef / E. Neuroni Naef).

Diversamente da quanto previsto dal quadro giuridico attuale, in base al progetto posto in consultazione non bastano importanti motivi politici per far scattare il referendum obbligatorio per i trattati internazionali. Per questo motivo, il «referendum sui generis» (non scritto) è solo parzialmente recepito nel diritto costituzionale scritto (VD).

L’articolo 140 capoverso 1 Cost. dovrebbe rimanere invariato, mentre l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. andrebbe modificato in modo tale da assoggettare tutti i trattati di diritto internazionale al referendum facoltativo (PS).

7 Cfr. n. 1.3.2 e 1.3.3 del rapporto esplicativo in merito al contenuto di questo controprogetto e ai motivi di rinuncia del Parlamento (nota 3),.