Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/61: Revisione parziale dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 14 pagine
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1 Situazione iniziale
Gli articoli 16 e seguenti della legge sulla geoinformazione (LGI, RS 510.62) creano le basi giuridiche per un Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP). Il 2 settembre 2009 il Consiglio federale ha quindi adottato l'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP, RS 560.622.4), entrata in vigore il 1° ottobre 2009. L'ordinanza prevede l'introduzione del Catasto RDPP in due fasi: i Cantoni della prima tappa (Berna, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Turgovia, Turgovia, Zurigo) introdurranno il Catasto entro il 1° gennaio 2014 (art. 26 cpv. 1 lett. a OCRDPP), i Cantoni della seconda tappa (tutti gli altri Cantoni) al più tardi entro il 1° gennaio 2020 (art. 26 cpv. 1 lett. b OCRDPP). L'introduzione del catasto è stata coordinata e accompagnata da un organo di accompagnamento (art. 31 OCRDPP) composto da rappresentanti delle conferenze tecniche cantonali, degli uffici federali e comunali competenti e della GCG in qualità di organo di coordinamento federale. I Cantoni della prima fase sono inoltre tenuti a valutare e riferire in merito al primo anno d'esercizio completo (art. 26 cpv. 1 lett. a OCRDPP).
Nella prima fase di introduzione e nei due anni successivi sono state presentate all'Ufficio federale di topografia (swisstopo) domande e proposte di modifica dell'OCRDPP in vari modi:
- nel Rapporto sulle esperienze della prima tappa1;
- tramite la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA);
- tramite l’organo di accompagnamento e i suoi sottogruppi;
- come risultati di progetti prioritari;
- occasionalmente dalle amministrazioni cantonali.
Nel 2017 la DCPA e swisstopo hanno negoziato un cosiddetto mandato di revisione, che conteneva in parte anche questioni di fondo. Tutte le questioni sollevate nel mandato di revisione della DCPA hanno potuto essere trattate e chiarite nell’ambito del gruppo di lavoro, oppure è stato inoltre possibile nominare l'organo responsabile e trovare una posizione comune riguardo all’ulteriore modo di procedere. Gran parte dei risultati sono già stati integrati nella presente revisione dell'OCRDPP.
Una prima analisi delle modifiche proposte ha già dimostrato che una revisione dell'OCRDPP non può essere rinviata fino a quando sarà disponibile e sarà stata trattata in Parlamento la valutazione prescritta dalla legge (art. 43 LGI) nel 2021. Per questo motivo è stata avviata una revisione parziale che mira a modificare l’ordinanza per ka data di introduzione del Catasto completo, ossia il 1° gennaio 2020.
2 Osservazioni preliminari
2.1 Partecipazione alla procedura di consultazione
Oltre ai Cantoni, sono stati sentiti la Conferenza dei governi cantonali, i partiti politici, le organizzazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna della Svizzera, le organizzazioni mantello di tutta l’economia svizzera e altre 22 organizzazioni interessate. Nel corso della consultazione sono pervenute complessivamente 38 osservazioni (24 cantoni, 2 partiti, 12 associazioni e altre organizzazioni interessate). Un'associazione ha rinunciato per iscritto alla sua partecipazione alla procedura di consultazione.
2.2 Rappresentazione dei risultati nel rapporto sui risultati
I partecipanti alla consultazione sono solitamente citati per mezzo di abbreviazioni. Nel caso di istituzioni per le quali non esistono abbreviazioni ufficiali o laddove queste non sono univoche, per motivi pratici sono state create nuove abbreviazioni ad hoc. Ai fini del rapporto sui risultati, i partecipanti sono stati suddivisi in tre categorie (Cantoni, partiti politici, associazioni mantello e altre organizzazioni). L'ordine all'interno di una categoria è casuale e non esprime alcuna valutazione sul contenuto.
1 Cfr. Rapporto sulle esperienze della prima tappa (nota 2), par. 5.2, p. 36 Teilrevision ÖREBKV 3/14