Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/65: Modifica dell'ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi · 5 pagine

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2.4. Associazioni mantello nazionali dell’economia (2)

Unione svizzera dei contadini (USC)

Unione svizzera delle arti e mestieri (usam)

2.5. Altre cerchie interessate (3)

Biofuels Schweiz

Associazione traffico e ambiente (ATA)

CARBURA

3. L’avamprogetto posto in consultazione

Obbligo di costituire scorte per chi immette per la prima volta in consumo

I prodotti petroliferi forniti dall’unica raffineria ancora presente sul territorio svizzero e acquistati dai commercianti di carburanti e combustibili sono in realtà già integrati nel regime delle scorte obbligatorie. Ciò vale sia per le quantità stoccate sia per i contributi al fondo di garanzia dell’Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi Carbura. Finora le imprese partecipanti hanno aderito su base volontaria al sistema. D’intesa con esse, viene ora colta l’occasione di colmare questa lacuna per garantire lo stato di diritto.

Per non penalizzare gli importatori di biocomponenti rispetto ai produttori locali, ora anche chi immette per la prima volta in consumo merci prodotte o lavorate in Svizzera è inserito nel regime delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi: se coloro che producono in Svizzera non sono tenuti a contribuire al fondo di garanzia nel campo dei biocomponenti, si ha una distorsione della concorrenza. Per evitarla, le imprese interessate dovranno essere assoggettate all’obbligo di costituire scorte. Di conseguenza Carbura, l’organizzazione preposta alle scorte obbligatorie, può chiedere loro di versare un contributo al fondo di garanzia.

Esonero dall’obbligo del contratto e di notifica

Per mantenere a un livello economicamente sostenibile la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi, i produttori, i trasformatori e gli acquirenti nazionali sono esonerati dall’obbligo del contratto se per anno civile immettono per la prima volta in consumo meno di 3000 m3. Le imprese che d’ora in poi saranno soggette all’obbligo di costituire scorte ma non danno un contributo essenziale alla sicurezza dell’approvvigionamento non sono tenute a costituire scorte nemmeno in futuro.

A scopo di controllo, la raffineria e le altre persone soggette all’obbligo di costituire scorte devono notificare mensilmente a Carbura i quantitativi di merci per acquirente. Queste notifiche devono essere il più semplici possibile dal punto di vista amministrativo: grazie alla base di dati già esistente per l’imposta sugli oli minerali l’onere per le imprese interessate dovrebbe comunque essere contenuto.