Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/65: Modifica dell'ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi · 5 pagine

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4.4. Altre cerchie interessate

Oltre alle organizzazioni summenzionate si sono espressi anche Biofuels Schweiz, CARBURA e l’Associazione traffico e ambiente (ATA).

Biofuels e ATA sono in linea di massima d’accordo con la modifica dell’ordinanza perché garantisce il pari trattamento di tutti gli attori del ramo. Biofuels concorda inoltre con le precisazioni e le modifiche proposte da CARBURA.

Quest’ultima approva la proposta che debba sottostare all’obbligo di costituzione di scorte chi produce o lavora carburanti e combustibili liquidi fossili e componenti biogeni in Svizzera. Ritiene infatti fondamentale che per i prodotti petroliferi consumati in Svizzera siano costituite scorte obbligatorie – a prescindere dal loro luogo di produzione – affinché i consumatori, in caso di criticità, possano essere riforniti senza danno economico. Dal punto di vista dell’economia il pari trattamento di tutti i prodotti messi in commercio sul territorio nazionale è essenziale per evitare eventuali distorsioni della concorrenza: pertanto, tutti i prodotti petroliferi importati, prodotti o lavorati in Svizzera devono essere soggetti all’obbligo di costituire scorte obbligatorie e di contribuire in pari misura al fondo di garanzia.

CARBURA sostiene inoltre che i problemi di approvvigionamento degli ultimi anni hanno mostrato che simili situazioni possono essere causate non solo da eventi internazionali, ma anche da eventi nazionali, che possono ostacolare o interrompere la produzione e/o la lavorazione di carburanti e combustibili fossili e di componenti biogeni in Svizzera. Dal punto di vista della politica dell’approvvigionamento è quindi opportuno sottoporre all’obbligo di costituire scorte anche la produzione e/o la lavorazione che avviene sul territorio nazionale. Per colmare eventuali lacune nell’obbligo di costituire scorte, secondo CARBURA a questo obbligo andrebbero però sottoposte non solo la lavorazione, ma esplicitamente anche la produzione in Svizzera di componenti biogeni. In futuro, infatti, un produttore potrebbe fornire i prodotti direttamente al consumatore. CARBURA propone pertanto di formulare l’articolo 4a capoverso 1 come segue:

Art. 4a Obbligo di costituire scorte per chi immette per la prima volta in consumo

1Sottostà all’obbligo di costituire scorte chi immette per la prima volta in consumo sul territorio svizzero ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali merci riportate nell’allegato che sono prodotte e/o lavorate in Svizzera.

Allegato

Pareri pervenuti nel corso della procedura di consultazione relativa alla modifica dell’ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi (RS 531.215.41)

2 RS 641.61