Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 8 pagine

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ziosamente il suo mandato e se si possa prevedere che in futuro rispetterà le prescrizioni giuridiche, in particolare nell’esecuzione del suo mandato.

Sul piano professionale (lett. c–e) si esigerà innanzitutto che il richiedente disponga delle conoscenze giuridiche necessarie per l’esecuzione ineccepibile del mandato (lett. c), poiché è indispensabile che conosca i diritti degli assicurati e le disposizioni penali rilevanti in materia di osservazione e disponga di sufficienti conoscenze di base del sistema delle assicurazioni sociali svizzere e del diritto delle assicurazioni sociali. Per accertare il diritto a prestazioni, gli assicuratori sociali necessitano di risultati dell’osservazione ben mirati, quali riprese inequivocabili di movimenti incompatibili con le limitazioni dovute a ragioni di salute documentate fino a quel momento. Lo specialista dovrà dunque svolgere l’osservazione, sotto qualsiasi aspetto, nel modo meno invasivo e più mirato possibile. Il richiedente dovrà dimostrare, mediante giustificativi, di disporre delle conoscenze giuridiche richieste (cfr. al riguardo il commento al cpv. 4).

Il richiedente dovrà inoltre avere una formazione di polizia o una formazione equivalente che lo abiliti allo svolgimento dell’osservazione (lett. d) e un’esperienza professionale di almeno due anni quale investigatore privato o inquirente nell’ambito della sorveglianza di persone (lett. e). La formazione teorica potrà essere svolta nel quadro della formazione di una scuola di polizia o di una scuola per investigatori privati. L’esperienza professionale richiesta andrà comprovata mediante un curriculum vitae e i relativi certificati di lavoro (cfr. al riguardo il commento al cpv. 4).

I criteri stabiliti al capoverso 3 sono innanzitutto nell’interesse delle assicurazioni sociali, poiché una certa esperienza è necessaria per garantire uno svolgimento efficiente e quindi economico dei mandati di osservazione. D’altro canto, però, sono anche nell’interesse degli assicurati, poiché servono a garantire che siano autorizzate a svolgere tali operazioni solo persone in grado di farlo, sotto il profilo personale e professionale, rispettando tutte le prescrizioni giuridiche e soprattutto riducendo al minimo l’ingerenza nella sfera privata degli assicurati.

Cpv. 4: oltre a un curriculum vitae con informazioni sulle attività professionali svolte fino a quel momento, alla richiesta andranno allegati tutti i giustificativi comprovanti l’adempimento delle condizioni di cui al capoverso 3, vale a dire in particolare:

- un estratto del casellario giudiziale;

- un estratto dei registri esecuzioni e fallimenti;

- un attestato comprovante che il richiedente dispone delle conoscenze giuridiche necessarie per l’esecuzione del mandato;

- attestati comprovanti che il richiedente ha una formazione di polizia o una formazione equivalente;

- certificati di lavoro comprovanti l’attività pratica del richiedente quale investigatore privato o inquirente e in particolare

l’esperienza professionale di due anni richiesta nell’ambito della sorveglianza di persone.

I summenzionati estratti dei registri devono essere recenti (di regola risalenti a non più di due mesi dall’inoltro della richiesta) e in esemplari originali.

Cpv. 5: dato che la situazione del richiedente, soprattutto per quanto riguarda i criteri di cui al capoverso 3 lettere a e b, può cambiare in qualsiasi momento, occorrerà riesaminare periodicamente l’adempimento delle condizioni e dunque limitare la durata dell’autorizzazione. Questa limitazione deve essere ragionevole e non deve causare un onere amministrativo eccessivo. La prescrizione secondo cui l’autorizzazione è valida cinque anni significa che ogni cinque anni andrà presentata una nuova richiesta di autorizzazione, il che dovrebbe essere fattibile e accettabile sia per gli specialisti in materia di osservazione che per gli assicuratori.

Cpv. 6: il titolare dell’autorizzazione sarà tenuto a comunicare immediatamente all’UFAS qualsiasi cambiamento sostanziale delle condizioni determinanti per il rilascio. Questo è l’unico modo per garantire che l’UFAS possa prendere i provvedimenti necessari, procedendo se del caso anche alla revoca dell’autorizzazione (cfr. al riguardo il commento al cpv. 8).

Cpv. 7: l’autorizzazione rilasciata in base al presente articolo non conferirà né una denominazione professionale riconosciuta né un titolo professionale protetto o simili. In particolare non permetterà al titolare di fregiarsi di denominazioni quali «ufficialmente autorizzato» o «investigatore delle assicurazioni sociali ufficialmente abilitato» o simili né di apporle sui suoi biglietti da visita o sulla sua carta intestata. Al titolare sarà consentito accreditarsi dinanzi all’assicuratore presentandogli l’autorizzazione. Non gli sarà invece permesso di utilizzare quest’ultima a fini pubblicitari.

Cpv. 8: l’UFAS revocherà l’autorizzazione, se le condizioni non saranno più adempiute o se emergeranno fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata. Potrà revocarla anche in caso di violazione del divieto di pubblicità di cui al capoverso 7. Se vi saranno sospetti o indizi che il titolare dell’autorizzazione non adempia più (tutti) i requisiti o abbia violato il divieto di pubblicità, l’UFAS potrà esigere da lui la presentazione di giustificativi recenti che permettano di effettuare le necessarie verifiche.

Cpv. 9: l’UFAS terrà un elenco contenente cognome, nome, ditta e indirizzo di tutti i titolari di un’autorizzazione nonché la data di rilascio di quest’ultima. L’elenco dovrà essere pubblicamente accessibile.

Cpv. 10: alcuni Cantoni richiedono un’autorizzazione della polizia per lo svolgimento dell’attività di investigatore privato sul loro territorio. Questa autorizzazione resterà necessaria anche con la nuova disposizione prevista nell’OPGA. L’autorizzazione di cui all’articolo 7a legittimerà il titolare a svolgere mandati di osservazione per gli assicuratori sociali conformemente alla LPGA, ma non sostituirà le eventuali autorizzazioni già oggi richieste da alcuni Cantoni per poter svolgere questo genere di attività sul loro territorio. Per questo motivo, il presente capoverso stabilisce che l’autorizzazione dell’UFAS non esonera il titolare da un eventuale obbligo di autorizzazione a livello cantonale. Gli assicuratori saranno pertanto tenuti (anche in futuro) ad accertarsi di conferire mandati di osservazione soltanto a specialisti che, oltre a essere in possesso dell’autorizzazione dell’UFAS, dispongano anche delle eventuali autorizzazioni necessarie a livello cantonale.

Nella pratica, oltre al rispetto dei summenzionati requisiti relativi agli specialisti, rimarranno importanti e indispensabili anche il conferimento da parte dell’assicuratore di un mandato ben definito, accompagnato da un avvertimento legale in tal senso, e la supervisione dell’esecuzione del mandato nel quadro della gestione delle osservazioni.

3.3 Art. 7b Emolumenti per l’esame della richiesta di autorizzazione

Il progetto propone la riscossione di emolumenti tali da coprire le spese, in modo da garantire che il finanziamento degli oneri supplementari dovuti alla procedura di autorizzazione secondo l’articolo 7a sia basato sul principio di causalità. Per il trattamento delle richieste di autorizzazione sarà dunque riscosso un emolumento forfettario di 700 franchi per richiesta (cfr. al riguardo il n. 2.3).