Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 8 pagine

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2.2.2 Per gli assicurati

In linea di massima, la modifica di ordinanza proposta non comporterà alcuna ripercussione diretta per gli assicurati, in quanto si limita a concretizzare le disposizioni (procedurali) già previste nella legge e, con le sue disposizioni d’esecuzione, contribuisce tutt’al più ad aumentare la certezza del diritto.

2.3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione

Per quanto riguarda la Confederazione, si attendono ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale solo presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), in relazione con la nuova procedura di autorizzazione prevista all’articolo 7a. Oltre alle spese iniziali per l’introduzione della procedura, l’UFAS dovrà sostenere anche quelle per il trattamento delle singole richieste di autorizzazione. In base a una prima stima approssimativa, l’onere finanziario supplementare dovrebbe ammontare al massimo a 144 000 franchi. La riscossione di emolumenti tali da coprire l’integralità delle spese dovrebbe garantire un finanziamento conforme al principio di causalità. Per il trattamento delle richieste di autorizzazione è dunque previsto un emolumento forfettario di 700 franchi per richiesta. Se in seguito, dopo le prime esperienze, questo importo dovesse risultare troppo basso o troppo alto, lo si potrà adeguare mediante una modifica di ordinanza. Dato che le autorizzazioni sono rilasciate per una durata di cinque anni, a circa quattro anni di distanza dall’entrata in vigore della modifica si dovrà comunque verificare se l’importo dell’emolumento debba essere adeguato o meno.

3 Parte speciale – Commento ai singoli articoli

3.1 Titolo della sezione 1 (dopo il titolo del capitolo 2 e prima dell’articolo 7a)

Attualmente nell’OPGA non figurano disposizioni d’esecuzione relative alla procedura di accertamento da parte degli assicuratori secondo gli articoli 43–45 LPGA.

Sul piano della sistematica legislativa, le nuove disposizioni d’esecuzione relative alla procedura di accertamento e in particolare all’osservazione rientrano nelle disposizioni generali di procedura del capitolo 2 OPGA. Attualmente questo capitolo inizia con una sezione 1 concernente la consultazione degli atti e la notifica delle sentenze (art. 8 segg. OPGA; cfr. anche art. 47–48 LPGA).

Dato che la sistematica legislativa e l’ordine della LPGA dovrebbero essere mantenuti anche nell’ordinanza, il nuovo articolo 7a OPGA, relativo agli specialisti che possono essere incaricati di svolgere l’osservazione, va inserito prima delle disposizioni concernenti la consultazione degli atti, poiché dal punto di vista tematico rientra nella procedura di accertamento. Il nuovo titolo della sezione 1 sarà pertanto «Requisiti relativi agli specialisti incaricati dell’osservazione», mentre l’attuale sezione 1 diventerà la sezione 2 e il suo titolo verrà leggermente riformulato (cfr. al riguardo il commento al n. 3.4).

3.2 Art. 7a Obbligo di autorizzazione

L’articolo 7a disciplina, conformemente all’articolo 43a capoverso 9 lettera c LPGA, i requisiti relativi agli specialisti incaricati dell’osservazione. Finora la Confederazione non si è avvalsa della sua competenza legislativa nell’ambito delle attività di investigazione. Nelle sue leggi sulla polizia o in altre regolamentazioni cantonali specifiche, oltre la metà dei Cantoni prevede un obbligo di autorizzazione per le attività di investigazione. In altri Cantoni, invece, una tale autorizzazione è richiesta unicamente per le imprese di sicurezza. La denominazione «investigatore (privato)» non è né una denominazione professionale protetta né un titolo professionale riconosciuto e non esistono nemmeno prescrizioni di formazione uniformi per questa attività, come ad esempio nel caso delle professioni che rientrano nel campo d’applicazione della legge federale sulla formazione professionale6. Occorre tenere presente che i requisiti proposti nell’OPGA valgono soltanto per i casi in cui l’osservazione è svolta in Svizzera.

Cpv. 1: conformemente all’articolo 43a capoverso 9 lettera c LPGA, il Consiglio federale disciplina i requisiti relativi agli specialisti che possono essere incaricati dell’osservazione, il che solleva inevitabilmente la questione di chi debba controllarne l’adempimento. Per lo svolgimento di questo compito entrano in linea di conto, fondamentalmente, gli assicuratori che attribuiscono il mandato oppure un organo esterno. Per motivi inerenti al buon governo d’impresa e ai meccanismi di controllo che esso implica, è opportuno che non siano gli assicuratori stessi ma piuttosto un altro organo a verificare l’idoneità delle persone da incaricare dell’osservazione. Il progetto prevede pertanto un obbligo di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di osservazione. L’autorizzazione è rilasciata soltanto a persone fisiche, che devono inoltre adempiere tutte le condizioni di cui al capoverso 3 (cfr. sotto). Se un assicuratore sociale affida un mandato di osservazione a un’impresa, esso deve garantire contrattualmente che l’osservazione venga svolta soltanto da dipendenti dell’impresa che dispongono della necessaria autorizzazione dell’UFAS.

Cpv. 2: ogni assicurazione sociale che rientra nel campo d’applicazione della LPGA ha la propria struttura organizzativa. Di conseguenza le singole assicurazioni sono anche soggette alla vigilanza di autorità diverse. Per garantire una prassi di autorizzazione uniforme, è tuttavia opportuno che tutti gli investigatori vengano autorizzati da un unico organo, indipendentemente dall’assicurazione sociale, anche perché, trattandosi di assicurazioni che operano a livello nazionale, non vi devono essere differenze tra un Cantone e l’altro. Poiché la maggior parte delle assicurazioni sociali è soggetta alla vigilanza dell’UFAS, quest’ultimo appare l’autorità più indicata per il rilascio delle autorizzazioni. Le richieste di autorizzazione andranno pertanto inoltrate per scritto all’UFAS.

Cpv. 3: nel capoverso 3 lettere a–e sono definiti i requisiti che l’UFAS dovrà esaminare. Lo scopo dell’esame dei requisiti personali e professionali in questione è valutare se il richiedente sia competente e idoneo per svolgere l’osservazione di assicurati su incarico degli assicuratori sociali (per quanto riguarda i giustificativi da inoltrare, cfr. il commento al cpv. 4). Se le condizioni saranno adempiute, l’autorizzazione sarà rilasciata sotto forma di decisione.

Con la verifica dei requisiti personali (lett. a e b) si vuole appurare l’affidabilità del richiedente. Gli estratti del casellario giudiziale e dei registri esecuzioni e fallimenti permettono di valutare se il richiedente, considerati i suoi precedenti, sia atto a svolgere coscien-

6 Legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale; RS 412.10.