Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 8 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Nel quadro dell’iniziativa parlamentare della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) 16.479 Base legale per la sorveglianza degli assicurati, il 16 marzo 2018 l’Assemblea federale ha approvato una modifica della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)2.
I nuovi articoli 43a e 43b LPGA ivi contenuti disciplinano le condizioni per la liceità della sorveglianza degli assicurati da parte degli assicuratori (osservazione).
Contro questa nuova regolamentazione è stato lanciato con successo il referendum3. La votazione popolare si svolgerà il 25 novembre 2018.
1.2 Scopo della presente modifica
Con la presente modifica dell’ordinanza dell’11 settembre 20024 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) sono proposte le disposizioni d’esecuzione che devono essere emanate conformemente all’articolo 43a capoverso 9 lettere a–c LPGA.
2 Parte generale – Panoramica delle principali modifiche
2.1 Punti essenziali del progetto
Con il progetto proposto si intendono innanzitutto definire i requisiti relativi agli specialisti che possono essere incaricati dagli assicuratori5 di svolgere osservazioni (art. 43a cpv. 9 lett. c LPGA). L’esame dei requisiti personali e professionali (capacità e conoscenze) nel quadro di una procedura di autorizzazione è volto a garantire che l’osservazione sia svolta soltanto da persone competenti e idonee.
Dall’altro lato, si vogliono disciplinare la procedura per la consultazione da parte dell’assicurato di tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione nonché la conservazione e distruzione di quest’ultimo (art. 43a cpv. 9 lett. a e b). A tal fine vanno dapprima codificati alcuni principi generali per la gestione e conservazione degli atti. L’assicuratore sarà dunque tenuto a gestire gli atti in modo accurato e sistematico e a tenerli in ordine cronologico nonché a corredarli di un indice chiaro e completo. Gli atti dovranno inoltre essere protetti da influssi nocivi, da accessi non autorizzati e dal rischio di perdita. Vanno disciplinate anche le modalità della distruzione degli atti – laddove lecita e/o necessaria –, provvedendo a garantire costantemente la confidenzialità del materiale e a documentare il processo di distruzione. Attualmente, al riguardo sono previste disposizioni unicamente a livello di direttive (nelle singole assicurazioni sociali) e una parte di esse si limita soprattutto o esclusivamente a regolamentare la gestione dei fascicoli cartacei.
Disposizioni specifiche per il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione sono necessarie soprattutto per quanto concerne la forma della consultazione degli atti. In merito sono previste due opzioni: una è quella di informare l’assicurato durante un colloquio presso la sede dell’assicuratore (il che è possibile nei casi di cui all’art. 43a cpv. 7 LPGA, vale a dire quando in seguito a un’osservazione deve essere emanata una nuova decisione in materia di prestazioni); l’altra è quella di informarlo in forma scritta mediante una decisione relativa all’osservazione, offrendogli al contempo la possibilità di consultare sul posto tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione e/o di farsi spedire copie del medesimo (tale informazione scritta sarà obbligatoria nei casi di cui all’art. 43a cpv. 8 LPGA, vale a dire quando l’osservazione non avrà permesso di confermare i sospetti a suo carico).
2.2 Ripercussioni per gli assicuratori sociali e gli assicurati
2.2.1 Per gli assicuratori sociali
La modifica proposta non avrà praticamente alcuna ripercussione per gli assicuratori. Nella pratica, i principi per la gestione, la conservazione e la distruzione degli atti che si prevede di introdurre esplicitamente nell’OPGA devono essere rispettati già oggi. Anche la consultazione del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione era, fino alla sospensione dell’impiego di questo strumento, disciplinata in modo sostanzialmente analogo. Per alcuni assicuratori l’unica novità dovrebbe consistere nell’obbligo di informare l’assicurato sull’osservazione svolta e di permettergli la consultazione del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione anche nei casi in cui gli indizi di riscossione di prestazioni indebite non abbiano trovato conferma. L’onere amministrativo che ne deriverebbe corrisponderebbe tuttavia a quello richiesto per un qualsiasi altro caso in cui deve essere emanata una decisione (in materia di prestazioni). Per questo motivo gli assicuratori non subiranno alcuna ripercussione finanziaria e non necessiteranno di risorse di personale supplementari.
1 RS 830.1
2 FF 2018 1231
3 Cfr. www.bk.admin.ch > Diritti politici > Referendum > Referendum riusciti e FF 2018 3889.
4 RS 830.11
5 Per motivi di coerenza terminologica è utilizzato ovunque il termine «assicuratore» (o «assicuratori»). Si rinuncia a un’ulteriore differenziazione, ad esempio tra «assicuratori» e «organi esecutivi» (cfr. art. 27 LPGA), poiché i vari termini utilizzati nella LPGA e nell’OPGA (come «assicuratore», «assicurazione sociale», «organo esecutivo», «organo d’esecuzione») non sono definiti chiaramente da nessuna parte e non vengono utilizzati in modo uniforme e coerente negli atti normativi (cfr. al riguardo anche Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, osservazioni preliminari alla LPGA N 97 segg.). Per questa ragione non è possibile distinguerli chiaramente l’uno dall’altro. Con il termine «assicuratore» si possono pertanto intendere, a seconda del caso, sia i singoli organi assicurativi (p. es. il singolo ufficio AI) sia unità "sovraordinate" o più unità organizzative che svolgono l’attività esecutiva di un ramo assicurativo.