Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 8 pagine

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3.5.3 Art. 8a Consultazione del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione

Nella LPGA la consultazione degli atti, ovvero il diritto alla consultazione degli atti (in quanto parte integrante del diritto di audizione), è disciplinata all’articolo 47. In aggiunta alle vigenti disposizioni d’esecuzione sulla consultazione degli atti di cui all’articolo 8 OPGA, il nuovo articolo 8a OPGA stabilisce le modalità della consultazione del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione. Le possibilità saranno due: l’assicuratore potrà mostrare il materiale all’assicurato direttamente presso la propria sede nel quadro di un colloquio oppure potrà informare l’assicurato per scritto riguardo all’osservazione svolta e all’esistenza di materiale a essa relativo.

In questo contesto vanno segnalati i due esiti che, secondo i capoversi 7 e 8 dell’articolo 43a LPGA, possono risultare dall’osservazione svolta.

Cpv. 1: questo capoverso prevede che, se informerà l’assicurato oralmente presso la propria sede sull’osservazione svolta, l’assicuratore sarà tenuto a presentargli tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione. Durante il colloquio sul posto gli mostrerà in particolare le immagini ed eventuali filmati ripresi. Al contempo dovrà segnalargli che ha la possibilità di esigere in qualsiasi momento copie di tutto il materiale in questione. L’assicurato sarà così pienamente informato sul materiale ottenuto in occasione dell’osservazione e potrà consultarlo integralmente.

Cpv. 2: questo capoverso disciplina la consultazione degli atti nel caso in cui l’assicuratore informi per scritto l’assicurato sull’osservazione svolta (il che è obbligatorio nei casi di cui all’art. 43a cpv. 8 LPGA e deve avvenire sotto forma di decisione). Anche in tal caso l’assicuratore dovrà offrire all’assicurato la possibilità di consultare tutto il materiale sul posto (il che può essere utile se questi non dispone degli strumenti tecnici necessari, p. es. un’unità di lettura adatta o un lettore DVD) e/o di farsi recapitare in qualsiasi momento copie di tutto il materiale (ed eventualmente dell’incarto completo sul suo caso). L’invio di tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione senza un’esplicita richiesta dell’assicurato appare invece inopportuno, dato che il suo contenuto potrebbe causare uno stress eccessivo a quest’ultimo o semplicemente non interessarlo affatto (p. es. perché il materiale raccolto non ha permesso di confermare i sospetti a suo carico).

Per il resto, nel diritto delle assicurazioni sociali valgono le disposizioni e la giurisprudenza vigenti in materia di procedura per la consultazione degli atti (in particolare per quanto concerne l’eventuale rifiuto della consultazione), secondo le quali le decisioni in materia di consultazione degli atti sono decisioni incidentali, che possono essere impugnate mediante ricorso, ma soltanto se è adempiuta la condizione per l’entrata in materia del «pregiudizio irreparabile»8.

3.5.4 Art. 8b Distruzione degli atti

La questione della distruzione degli atti non concerne soltanto l’eventuale materiale ottenuto in occasione dell’osservazione ma, in generale, tutti gli atti. Già oggi vale il principio secondo cui gli atti privi di valore archivistico vanno distrutti al termine della prevista e necessaria durata di conservazione.

Cpv. 1: il principio appena enunciato viene stabilito esplicitamente nel presente capoverso. Al contempo è necessaria una precisazione per il caso "speciale" del materiale ottenuto dall’assicuratore in occasione di un’osservazione che non ha permesso di confermare gli indizi (che facevano presumere la riscossione di prestazioni indebite). L’articolo 43a capoverso 8 lettera b LPGA stabilisce infatti espressamente che in tali casi l’assicuratore dovrà (a) emanare una decisione in cui informa l’assicurato dell’osservazione svolta e (b) distruggere il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione dopo che la decisione è passata in giudicato, salvo se l’assicurato richiede esplicitamente che esso resti agli atti.

Cpv. 2: questo capoverso stabilisce, a livello generale, che gli atti vanno distrutti in modo controllato. A questo proposito, il tipo degli atti è irrilevante (la disposizione concerne dunque sia gli atti "normali" che il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione) e lo stesso vale per la loro forma. L’assicuratore dovrà avere un piano di smaltimento sia per gli atti cartacei che per qualsiasi altro tipo di supporto di dati, a prescindere dal fatto che la distruzione degli atti venga eseguita dall’assicuratore stesso o affidata a terzi. L’assicuratore dovrà inoltre garantire che la confidenzialità delle informazioni contenute negli atti sia sempre rispettata. Dovrà pertanto provvedere, non soltanto durante il processo di distruzione ma, per esempio, anche durante il trasporto verso l’impianto di smaltimento, a che gli atti non finiscano nelle mani sbagliate. L’assicuratore dovrà dunque disporre di un piano adeguato per lo smaltimento e la distruzione degli atti e dei supporti di dati che preveda vari livelli di sicurezza.

Cpv. 3: questo capoverso stabilisce che il processo di distruzione dovrà essere documentato, affinché si possa ricostruire quando, come e da chi è stata effettuata la distruzione.

3.6 Titolo prima dell’art. 10

Le modifiche apportate ai titoli precedenti (cfr. sopra) implicano la rinumerazione della vigente sezione 2, che diventerà la sezione 3. Questa sezione, concernente la procedura di opposizione, non subirà però alcuna modifica materiale.

3.7 Art. 14

Questa modifica è di natura puramente redazionale. La presente revisione offre l’occasione di sostituire in questa disposizione la vecchia forma abbreviata «Ufficio federale» con «UFAS». Questo non comporta alcuna modifica materiale. L’acronimo «UFAS» è introdotto più sopra, nel nuovo articolo 7a.

4 Entrata in vigore

La presente modifica dell’OPGA entrerà in vigore presumibilmente nel corso del 2019, contemporaneamente alla modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (Base legale per la sorveglianza degli assicurati), a condizione

8 Cfr. le spiegazioni in Ueli Kieser, op. cit., Art. 52 N 47, Art. 56 N 16.