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Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 4 pagine
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Ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 15 marzo 20131 sulle professioni psicologiche è modificata come segue:
Art. 1 Titoli federali di perfezionamento
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rilascia il documento relativo al titolo federale di perfezionamento e iscrive i titolari del titolo nel registro delle professioni psicologiche.
2 I titoli federali di perfezionamento sono firmati, a nome della Confederazione, dal direttore dell’UFSP.
Art. 5 cpv. 3
3 L’organo di accreditamento di cui all’articolo 35 LPPsi è l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità di cui all’articolo 22 della legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.
Art. 7 Attestazione
1 L’UFSP attesta, su domanda del titolare di un diploma di scuola universitaria svizzera in psicologia, che egli è autorizzato a utilizzare la denominazione professionale di psicologo in Svizzera.
2 L’UFSP attesta, su domanda del titolare di un titolo federale di perfezionamento, che egli è autorizzato a esercitare la professione di psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale in Svizzera.
1 RS 935.811
2 RS 414.20
2016–3459