Progetto

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

[Codice QR] [Firma]

Ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 15 marzo 20131 sulle professioni psicologiche è modificata come segue:

Art. 1 Titoli federali di perfezionamento

1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rilascia il documento relativo al titolo federale di perfezionamento e iscrive i titolari del titolo nel registro delle professioni psicologiche.

2 I titoli federali di perfezionamento sono firmati, a nome della Confederazione, dal direttore dell’UFSP.

Art. 5 cpv. 3

3 L’organo di accreditamento di cui all’articolo 35 LPPsi è l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità di cui all’articolo 22 della legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

Art. 7 Attestazione

1 L’UFSP attesta, su domanda del titolare di un diploma di scuola universitaria svizzera in psicologia, che egli è autorizzato a utilizzare la denominazione professionale di psicologo in Svizzera.

2 L’UFSP attesta, su domanda del titolare di un titolo federale di perfezionamento, che egli è autorizzato a esercitare la professione di psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale in Svizzera.

1 RS 935.811

2 RS 414.20

2016–3459