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Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 6 pagine

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Ordinanza concernente il riconoscimento e l’equiparazione dei titoli di studio nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoversi 3 e 4 nonché l’articolo 34 capoverso 3 della legge federale del 30 settembre 20161 sulle professioni sanitarie (LPSan),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

a. la procedura per il riconoscimento dei titoli di studio esteri secondo l’articolo 10 LPSan;

b. l’equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore con i titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione.

Sezione 2: Riconoscimento dei titoli di studio esteri

Art. 2 Competenza

1 L’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di studio esteri è la Croce Rossa Svizzera (CRS).

2 I dettagli relativi all’adempimento dei compiti sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico stipulato tra la CRS e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

3 Per le sue prestazioni la CRS può riscuotere emolumenti. Questi ultimi sono calcolati secondo gli articoli 3 e 4 capoversi 1-4 dell’ordinanza del 16 giugno 20062 sugli emolumenti SEFRI.

RS ..........

1 RS 2018–......