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Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 13 pagine
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Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan)
del
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 23 capoverso 3, 24 capoverso 4, 26 capoverso 5 e 28 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20161 sulle professioni sanitarie (LPSan),
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l’utilizzazione del registro delle professioni sanitarie.
2 Il registro delle professioni sanitarie contiene dati relativi alle persone appartenenti alle professioni sanitarie ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LPSan.
Art. 2 Professionisti sanitari
Ai fini della presente ordinanza si intendono per professionisti sanitari le persone di cui all’articolo 24 capoverso 1 LPSan.
Art. 3 Servizio incaricato di tenere il registro
1 La Croce Rossa Svizzera (CRS) tiene il registro delle professioni sanitarie.
2 D’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), coordina le sue attività con i fornitori di dati del registro delle professioni sanitarie e con gli utenti dell’interfaccia standard.
3 Esso permette alle persone autorizzate l’accesso al registro delle professioni sanitarie per il trattamento dei dati nonché per l’utilizzo dell’interfaccia standard.
4 I dettagli dei compiti della CRS concernenti la tenuta del registro saranno disciplinati da un contratto di diritto pubblico stipulato tra l’UFSP e la CRS.
RS ..........
1 RS 2018–......