Progetto

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 5 pagine

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Art. 5 lett. b

La Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo) iscrive nel registro delle professioni psicologiche:

b. per le persone annunciate secondo l’articolo 23 capoverso 1 LPPsi, i dati di cui all’articolo 3 capoversi 1 lettere a–e e 3 lettera c.

Art. 6 cpv. 1 lett. b, cpv. 2 frase introduttiva e lett. f e g

1 Le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni psicologiche:

b. per i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni secondo l’articolo 23 LPPsi, la data dell’annuncio.

2 Le autorità cantonali competenti comunicano senza indugio all’UFSP i dati degni di particolare protezione seguenti concernenti gli psicoterapeuti che esercitano la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale:

f. i divieti temporanei di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo nonché le date della decisione e di inizio e di fine del divieto;

g. il divieto definitivo di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data della decisione.

Art. 11 cpv. 3

3 I servizi pubblici e privati ottengono l’accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati necessari all’adempimento dei loro compiti. L’accesso viene autorizzato solo su domanda scritta.

Art. 12 cpv. 2

2 L’UFSP mette i dati a disposizione dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b unicamente su domanda scritta.

Art. 19 cpv. 1 lett. a, cpv. 2bis e 3bis

1 Gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b sono tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti, a dipendenza dell’onere:

a. un emolumento unico di 2000 franchi al massimo per la consulenza per la programmazione dell’interfaccia standard, il certificato e l’istruzione degli utenti; e

2bis Per il trattamento della domanda e l’emanazione di decisioni secondo l’articolo 11 capoverso 3 è riscosso un emolumento a dipendenza dell’onere.

3bis Se l’emolumento è calcolato a dipendenza dell’onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.