Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 57 pagine
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KLASSIFIZ
Referenz/Ak loro, l'indennizzo deve essere calcolato sempre in base ai costi opportunità. Swissgrid è del parere che il concetto di provvedimento con funzione ponte non abbia senso nella struttura dei diritti d'accesso garantiti, in quanto i provvedimenti o contribuiscono al mantenimento dell'approvvigionamento elettrico oppure no. Inoltre, la proprietà di funzione ponte secondo Swissgrid non è rilevante e neanche chiara. Swissgrid chiede inoltre che il Consiglio federale disciplini in modo vincolante gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione dei gestori della rete di distribuzione, la tutela dei titolari della flessibilità e le prescrizioni per i gestori della rete di distribuzione che, attraverso le indennità applicate o altre condizioni contrattuali, precludono altri utilizzi della flessibilità tanto da impedire lo sviluppo del mercato. Secondo Swissgrid, questa flessibilità deve essere utilizzata principalmente per scopi a servizio del sistema ed è necessario un coordinamento dell'impiego delle flessibilità con la stessa Swissgrid affinché questa risorsa sia utilizzata in modo ottimale.
FRC e la Fondazione per la protezione dei Consumatori approvano la normativa sulla flessibilità, ma chiedono condizioni più severe per la protezione dei titolari dei diritti. In modo esplicito sostengono le prescrizioni riguardanti le condizioni contrattuali uniformi e sottolineano anche l'importanza di altri elementi quali prescrizioni specifiche per l'opt-in, offerte facilmente comprensibili, garanzia di fatture più basse per l'accesso alle flessibilità, informazioni trasparenti ed effettiva sorveglianza dei prezzi da parte della ElCom. FRC ritiene che la necessità di un accesso debba essere dimostrata dal gestore di rete e che eventuali vantaggi per i grandi clienti debbano essere valutati al fine di raggiungere un pari trattamento tra i titolari della flessibilità. Nell'ambito della normativa sulla flessibilità, FRC chiede anche l'introduzione di tariffe dinamiche.
Il settore economico approva sostanzialmente la normativa sulla flessibilità. Swissmem osserva tuttavia che alla flessibilità sul lato della domanda deve spettare la stessa libertà d'azione riconosciuta ai produttori convenzionali riguardo all'impiego delle proprie prestazioni ottimizzato nei diversi mercati al fine di conseguire migliori rendimenti. I diritti d'accesso garantiti dei gestori di rete sono pertanto criticati. USAM chiede una chiara assegnazione della proprietà della flessibilità. Per GGS e Lonza, la delimitazione dei diritti d'accesso alla flessibilità al servizio della rete e del sistema non è chiara e ne chiedono un miglioramento. IGEB, Lonza, GGS e FUS fanno presente che la normativa sulla flessibilità non deve comportare costi aggiuntivi. Ritengono che la flessibilità possa essere ottenuta attraverso tariffe differenziate senza che risultino costi che vanno al di là del normale esercizio della rete. Al contrario, con migliori soluzioni di gestione vi sarebbero addirittura vantaggi.
L'introduzione di una normativa sulla flessibilità riscuote un consenso di fondo anche da parte della COMCO e della ElCom. A loro giudizio, nella LAEl si consolida in tal modo il trattamento delle flessibilità e il coordinamento per prevenire conflitti nell'utilizzo dovuti all'elevato numero di attori potenzialmente coinvolti. Tuttavia, si esprimono in modo critico circa gli aspetti strutturali. La COMCO chiede che solo il requisito dell'assenza di discriminazioni sia richiesto tra le condizioni contrattuali. È contraria all'imposizione agli attori di prescrizioni in merito all'entità del prezzo per l'utilizzazione della flessibilità e ritiene obsoleta un'ulteriore distinzione delle flessibilità in relazione alle possibilità contrattuali. La COMCO è contraria a che nel messaggio vengano introdotte precisazioni supplementari, secondo cui i gestori della rete di distribuzione devono applicare, nel modo più equilibrato possibile, ai propri partner contrattuali le condizioni di utilizzazione convenute. Eccezion fatta per i casi di emergenza,
nessun diritto d'utilizzo garantito deve essere accordato ai gestori di rete, in quando questi potrebbero sempre acquistare la flessibilità sul mercato. Anche in casi di emergenza, l'utilizzo della flessibilità deve essere compensato col versamento di un'indennità. La ElCom chiede di specificare più chiaramente nella legge che l'impiego della flessibilità al servizio della rete al posto di un ampliamento della rete sia opportuno (solo) se in tal modo l'esercizio della rete guadagna in termini di efficienza (dei costi) e diventa più sicuro o performante. Inoltre lamenta che la LAEl non contenga alcuna prescrizione,